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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39880/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta all'imputata, ritenuta responsabile di un furto in abitazione aggravato e commesso in concorso, con applicazione della recidiva reiterata. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità penale, sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione probatoria; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva e per la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, valorizzando il riconoscimento fotografico della persona offesa e il riscontro offerto dall'intestazione del furgone usato dai complici; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la recidiva e la pena erano state motivate con i precedenti penali e con l'elevata capacità a delinquere desunta dalla nuova condotta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logica quanto alla responsabilità, fondata su un riconoscimento fotografico attendibile e su ulteriori riscontri, e che la doglianza sulla recidiva e sulla pena era infondata perché il giudice di merito aveva fatto corretto uso della discrezionalità di commisurazione sanzionatoria, richiamando i precedenti penali e la capacità a delinquere. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    richiamato quale base dell'aggravamento per recidiva reiterata applicata nel caso concreto

  • art. 110 c.p.

    richiamato per la responsabilità concorsuale nel fatto

  • art. 624-bis c.p.

    indicato come norma incriminatrice del fatto contestato, qualificato come furto in abitazione

  • art. 625, n. 5, c.p.

    richiamato quale aggravante del reato patrimoniale contestato

  • art. 133 c.p.

    utilizzato come parametro di commisurazione della pena, con sufficiente motivazione tramite il richiamo a gravità del reato e capacità a delinquere

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura sulla responsabilità non può limitarsi a riproporre questioni di merito già esaminate e motivate in modo logico dai giudici territoriali, specie quando la ricostruzione dei fatti sia sorretta da plurimi riscontri probatori.
  • Il riconoscimento fotografico della persona offesa ha pieno valore probatorio come manifestazione dichiarativa di una percezione visiva; la sua attendibilità dipende dalla concretezza del riscontro e non dalla sola forma dell'atto di identificazione.
  • Ai fini della prova della responsabilità, il riconoscimento dell'imputata può essere rafforzato da elementi esterni convergenti, come la disponibilità del veicolo utilizzato dai complici o altri dati oggettivi coerenti con la dinamica del fatto.
  • La motivazione sulla recidiva e sulla quantificazione della pena è sufficiente quando il giudice richiami i precedenti penali, la capacità a delinquere e i criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione più analitica è richiesta solo se la pena si discosta sensibilmente dalla media edittale.
  • La discrezionalità nella dosimetria della pena è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non per una diversa valutazione di merito sull'opportunità della quantificazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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