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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32163/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la riforma operata dalla Corte d'appello di Napoli che ha riqualificato il fatto originariamente contestato (art. 517 c.p.) nel reato previsto dall'art. 474 co. 2 c.p., denunciando: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.) e condanna per fatto diverso e più grave; 2) violazione del giudicato assolutorio e divieto di reformatio in pejus (richiamando artt. 597, 591, 649 c.p.p.); 3) mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello rispetto a prove dichiarative decisive (in particolare la relazione/consulenza della dott.ssa Spessotto), in violazione dell'art. 603 co. 3-bis c.p.p. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite; 4) vizio e insufficienza della motivazione della Corte territoriale, assenza della motivazione rafforzata richiesta per il ribaltamento dell'assoluzione, conflitto di interessi della consulente e mancanza di prova dell'elemento soggettivo (dolo).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che la Corte d'appello poteva legittimamente riqualificare il fatto da art. 517 c.p. ad art. 474 co. 2 c.p. in quanto il nucleo fattuale è rimasto lo stesso e la diversa qualificazione non ha mutato gli elementi essenziali dell'accusa. Ha ritenuto infondata la lamentela di reformatio in pejus in quanto il trattamento sanzionatorio non è risultato peggiorativo. Ha inoltre escluso l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria nel rito abbreviato c.d. "secco" quando la decisione d'appello si fondi su diversa valutazione logica e complessiva del compendio probatorio e/o quando la prova sia essenzialmente cartolare; ha richiamato l'obbligo invece di motivazione rafforzata, che ha ritenuto presente nella sentenza impugnata. Ha giudicato non persuasive le censure sul conflitto di interessi della consulente, rilevando l'assenza di deduzioni specifiche tali da inficiare la relazione. Ha confermato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la valutazione della contraffazione e della sussistenza dell'elemento soggettivo. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile; la sentenza d'appello che aveva dichiarato i due imputati colpevoli e li aveva condannati al risarcimento in solido e al versamento di una provvisionale di euro 10.000 è stata di fatto mantenuta.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma applicata dalla Corte d'appello per qualificare la detenzione/commercio di prodotti con segni distintivi contraffatti; la Cassazione ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale circa la fattispecie di contraffazione e la capacità di ingenerare confusione nei consumatori.

  • art. 517 cod. pen.

    Ipotesi originariamente contestata (vendita di prodotti con segni alterati); la Cassazione ha confermato che la riqualificazione da questa norma a art. 474 non ha alterato il nucleo fattuale e dunque è legittima.

  • art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ricordato che la riqualificazione giuridica è lecita se il fatto sostanziale rimane lo stesso e l'imputato ha potuto difendersi sul medesimo oggetto.

  • art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen.

    Prevede la rinnovazione obbligatoria dell'istruttoria per l'appello del pubblico ministero in caso di proscioglimento fondato su prova dichiarativa; la Corte ha precisato che nei riti abbreviati "secco" la rinnovazione non è sempre obbligatoria quando la prova è cartolare o quando il diverso apprezzamento è logico-complessivo del compendio probatorio, fermo l'obbligo di motivazione rafforzata in caso di overturning.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti dell'attività del giudice in caso di appello (divieto di reformatio in pejus in alcune ipotesi); la Corte ha ritenuto che non si è verificata una reformatio in pejus sostanziale.

  • art. 573 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle censure relative alla possibilità di rinvio per la prosecuzione del giudizio; la Corte ha ritenuto non applicabile la doglianza nel caso concreto.

Massime di principio

  • La riqualificazione della fattispecie penalistica da parte del giudice d'appello è lecita quando il nucleo fattuale rimane invariato: non configura violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto reale del processo.
  • Il divieto di reformatio in pejus non impedisce la diversa qualificazione giuridica del fatto, purché la rinnovazione della pena o un peggioramento effettivo della posizione dell'imputato non si verifichino; va valutato l'effetto sostanziale della nuova qualificazione.
  • Nei casi in cui l'appello si fondi su una diversa valutazione logica e complessiva del materiale probatorio, il giudice d'appello non è sempre obbligato a rinnovare l'istruttoria per le prove dichiarative acquisite in primo grado, ma deve fornire una motivazione rafforzata che convinca più della motivazione assolutoria precedente.
  • Quando la prova decisiva è essenzialmente cartolare (relazione scritta o perizia acquisita per iscritto) e il contraddittorio si è svolto in forma documentale, la rinnovazione in udienza non è automaticamente dovuta; il contenuto e la natura della prova determinano l'obbligo di rinnovazione.
  • Contestazioni generiche circa conflitti di interesse del consulente esperto sono insufficienti: per incidere sulla valutazione probatoria occorre una censura puntuale e circostanziata che dimostri in concreto l'incidenza del conflitto sulla attendibilità della consulenza.
  • In caso di contestazioni sull'elemento soggettivo (dolo), la Corte d'appello può ricavarne l'esistenza da una valutazione complessiva degli elementi probatori; le censure devono indicare specificamente il vizio motivazionale per essere rilevanti in Cassazione.

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