Cassazione Penale, Ordinanza n. 30702/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di un reato in materia di stupefacenti, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione per asserita mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 t.u. stupefacenti, sostenendo che, alla luce di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, il fatto dovesse essere diversamente qualificato rispetto all'ipotesi di cui al comma 1. Ha inoltre lamentato la mancata valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico, non correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata e, in sostanza, diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le censure sulla qualificazione giuridica erano aspecifiche e miravano a una nuova lettura del compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti; inoltre ha escluso che, fuori dai casi di evidenza, possa pretendersi in sede di legittimità una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ritiene corretta la qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti sulla base del quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito.
La Corte ribadisce che le cause di non punibilità rilevano in sede di proscioglimento solo se evidenti; in assenza di tale evidenza non può pretendersi una pronuncia liberatoria in cassazione.
La disposizione è richiamata per chiarire che nella fase predibattimentale consente solo declaratorie di improcedibilità o estinzione del reato, e il rinvio all'art. 129, comma 2, serve solo a consentire il proscioglimento nel merito quando la causa di non punibilità sia evidente.
È richiamato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, inteso come criterio di certezza processuale della responsabilità ai fini della condanna.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo, per genericità o per difetto di correlazione con la sentenza impugnata, conduce all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve essere specifica e correlata alle rationes decidendi della sentenza impugnata; non è ammissibile una richiesta di mera rivalutazione delle prove o di lettura alternativa del compendio probatorio.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è generica, ma anche quando non confronta le argomentazioni della decisione impugnata e si limita a riproporre tesi già esaminate e disattese.
- La deduzione di un vizio motivazionale è inammissibile se non indica specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
- L'art. 129 c.p.p. impone il proscioglimento nel merito solo in presenza di una causa di non punibilità evidente; fuori da tale evenienza, superata la fase predibattimentale, il giudice applica i normali criteri del giudizio di merito.
- Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non introduce un criterio diverso dalla certezza processuale, ma codifica l'esigenza che la condanna si fondi su un quadro probatorio pienamente convincente.
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