Cassazione Penale, Sentenza n. 36723/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/distruzione delle scritture contabili) a carico di Fabio (amministratore) e Roberto (amministratore di fatto/procuratore speciale). Hanno articolato dieci motivi: 1-2) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e mutamento del fatto rispetto all'imputazione (accusa per procuratore speciale vs decisione per amministratore di fatto); 3-4) mancanza di motivazione e violazione della norma incriminatrice rispetto all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto a Roberto; 5) omissione di risposta rispetto alla richiesta di assoluzione per non sussistenza del fatto e mancato esame di elementi probatori che proverebbero l'esistenza delle scritture; 6) manifesta illogicità e contraddittorietà sulla ricostruzione temporale dell'occultamento (contrasto tra primo grado e appello); 7) mancata indagine sul nesso causale tra condotte e fallimento; 8) mancata derubricazione in bancarotta semplice (assenza di dolo specifico per distrazione/occultamento); 9) mancata motivazione sulla determinazione della pena base; 10) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno per impossibilità di quantificare l'attivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli in massima parte inammissibili o infondati. Ha confermato i seguenti punti: la mancata violazione degli artt. 521-522 c.p.p. in quanto non vi è stata una trasformazione radicale dell'oggetto dell'imputazione e gli imputati hanno potuto difendersi; la qualificazione di Roberto come amministratore di fatto è fondata su elementi probatori valutati congruamente (dichiarazioni del consulente Meggiolaro, ruolo esercitato nei rapporti gestionali, coincidenza temporale con la nomina del cd. amministratore di facciata); la mancanza delle scritture contabili fino ad aprile 2011 e l'impossibilità per il curatore di reperirle sono fatti adeguatamente motivati e giustificano la ritenuta integrazione del reato di bancarotta documentale per sottrazione/occultamento; la Corte ha rigettato la richiesta di riesame delle prove (vietato in sede di legittimità); ha ritenuto infondato il motivo sul nesso causale richiamando l'orientamento maggioritario secondo cui la bancarotta fraudolenta (in particolare per distrazione) è reato di pericolo con dolo generico; ha dichiarato corretta la mancata derubricazione e la valutazione negativa della speciale tenuità del danno laddove l'occultamento impedisce la ricostruzione del danno stesso; ha confermato che la Corte d'appello ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e ha rideterminato la pena nella misura indicata in appello (riduzione rispetto al primo grado). Infine, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti per denunciare mutamento del fatto; la Corte afferma che la violazione si configura solo in caso di radicale trasformazione degli elementi essenziali della fattispecie tale da pregiudicare la difesa. Nel caso di specie non sussiste tale radicale mutamento.
Richiamato insieme all'art. 521 c.p.p.; la Corte ne interpreta l'applicazione congiunta come non sussistente quando l'imputato abbia concretamente potuto esercitare la difesa sull'oggetto dell'imputazione.
art. 216, primo comma, n. 2, Legge Fallimentare (L.F.)
Riguarda le ipotesi di sottrazione/distruzione/falsificazione di libri e scritture contabili. La Corte ricorda che, per le ipotesi di bancarotta documentale (art. 216), è necessario il dolo specifico (scopo di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori) e ritiene che, alla luce degli elementi probatori, tale elemento sia integrato.
art. 217 L.F.
Richiamato in relazione alla possibile derubricazione; la Corte ritiene superflua la derubricazione alla bancarotta semplice alla luce degli elementi che indicano l'occultamento intenzionale delle scritture con finalità impeditiva della ricostruzione contabile.
art. 219, comma terzo, L.F.
Norma sulla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte conferma l'orientamento secondo cui, in caso di bancarotta documentale, l'occultamento delle scritture che impedisce la ricostruzione del danno esclude normalmente il riconoscimento della speciale tenuità, salvo che dalla natura e dimensioni dell'impresa emerga inequivocabilmente un danno molto esiguo.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ne ha riconosciuto l'applicazione in massima estensione, con conseguente riduzione della pena che la Cassazione ha ritenuto congrua.
Massime di principio
- La trasformazione del titolo dell'accusa in sentenza (es. da procuratore speciale ad amministratore di fatto) non configura automaticamente violazione degli artt. 521-522 c.p.p.: è necessario dimostrare una radicale modifica degli elementi essenziali del fatto tale da aver pregiudicato la possibilità di difesa.
- La qualifica di 'amministratore di fatto' si valuta sulla base di elementi sintomatici concreti (rapporti gestionali, rapporti con fornitori/dipendenti, indicazioni operative) e la valutazione è rimessa in via primaria al giudice di merito: la cassazione interviene solo se manca congrua motivazione.
- In tema di bancarotta documentale, l'occlusione o distruzione delle scritture che impedisca la ricostruzione della gestione rende difficoltoso il riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, salvo prova convincente che il danno effettivamente arrecato sia trascurabile.
- La rilettura delle prove e la proposta di una diversa valutazione delle risultanze processuali non sono ammissibili in sede di legittimità: le censure che richiedono una rivalutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili.
- Occorre distinguere le diverse fattispecie di bancarotta: alcune ipotesi (in particolare la bancarotta documentale per sottrazione/distruzione) richiedono la prova del dolo specifico, mentre l'orientamento prevalente considera talune forme (es. distrazione) reati di pericolo perseguibili con dolo generico; è essenziale precisare quale fattispecie è contestata e valutare il relativo elemento psicologico.
- La mancanza di documentazione contabile e la testimonianza del curatore che non ha potuto reperirla sono elementi decisivi e possono giustificare la ritenuta integrazione del reato se collegati logicamente all'interesse degli imputati a impedire la ricostruzione patrimoniale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36579/2022 del 28/09/2022
- Sentenza penale · 28 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36580/2022 del 28/09/2022
- Sentenza penale · 28 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36582/2022 del 28/09/2022
- Sentenza penale · 28 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36583/2022 del 28/09/2022
- Sentenza penale · 28 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36584/2022 del 28/09/2022
- Sentenza penale · 28 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36585/2022 del 28/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →