Ordinanza n. 32/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) della nota di trasmissione a mezzo PEC della Prefettura di Reggio Calabria – Area I (Prot. Uscita n.-OMISSIS- del 28/11/2025), recante comunicazione dell’adozione del provvedimento interdittivo emessa nei confronti della Impresa individuale -OMISSIS-e notificata a quest’ultima a mezzo P.E.C. in data 28.11.2025 (Cfr. all. sub n. 01); 2) dell’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 ss. d.lgs. 159/2011, adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria (Prot. Interno n. -OMISSIS- del 28/11/2025) e notificata all’interessata in pari data (Cfr. all. sub n. 02); 3) del parere/verbale del Gruppo Interforze Antimafia reso nella riunione del 19/09/2025 e, comunque, di tutti gli atti istruttori richiamati e non integralmente comunicati, ivi comprese le note del Comando Provinciale Carabinieri – Gruppo Locri (Prot. n. -OMISSIS-) e l’informativa della Guardia di Finanza (Prot. n. -OMISSIS-dell’11/11/2025) di cui all’istanza di accesso agli atti (Cfr. all. sub n. 03); 4) del provvedimento di revoca della concessione di fida pascolo adottato da Azienda Calabria Verde (Prot. n. -OMISSIS-del 02/12/2025, rep. n. 48/2025), motivato dal sopravvenuto provvedimento antimafia e fondato sulla comunicazione prefettizia “Area I – Prot. Uscita n. -OMISSIS-del 28/11/2025” e con cui è stata revocata la concessione (Prot. n. -OMISSIS- del 13/06/2025) relativa al pascolo di 26 capi bovini su terreni del demanio regionale in Staiti (RC), Fg. 1, part. 4 e Fg. 4, part. 7aa–7ab, per complessivi ha 61.89.90, con contestuale informativa ad ARCEA per gli adempimenti di competenza (Cfr. all. sub n. 04); 5) del provvedimento del Comune di Africo – Ufficio Tecnico, prot. n.-OMISSIS-dell’08.01.2026, con cui si dispone la risoluzione immediata della Convenzione e dell’Autorizzazione di fida-pascolo – annualità 2025 (prot. nn. -OMISSIS- del 16.06.2025) (Cfr. all. sub n. 05); 6) di ogni altro atto presupposto, contestuale, concomitante, successivo o comunque connesso, anche di tipo endoprocedimentale e/o istruttorio, allo stato non cognito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva prefettizia, connessa nota di comunicazione, atti istruttori e conseguenti revoche o risoluzioni di concessioni di fida-pascolo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria, il relativo atto di comunicazione, il parere o verbale del Gruppo Interforze Antimafia e gli atti istruttori, nonché i provvedimenti consequenziali di Azienda Calabria Verde e del Comune di Africo, con i quali sono state revocate o risolte concessioni e autorizzazioni di fida-pascolo. Ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia degli atti. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni riferibili alla prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa e alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. In particolare, la ricorrente era nata nel 2001, dichiarava di essere iscritta all'università e di avere nell'impresa l'unica fonte di reddito; l'attività aveva oggetto coincidente con quello dell'impresa individuale della madre, già destinataria di interdittiva antimafia e cessata nel 2023; l'impresa della ricorrente era stata avviata pochi mesi dopo il rigetto cautelare del ricorso proposto dalla madre contro la propria interdittiva; la ricorrente aveva inoltre percepito redditi da lavoro dall'impresa materna negli anni 2018-2020. La Prefettura aveva valorizzato anche i rapporti e gli interessi di altri parenti coinvolti in concessioni di terreni per fida-pascolo o in contributi ARCEA e già destinatari di interdittive antimafia.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e con sommario esame, ha ritenuto insussistente un adeguato fumus boni iuris. Non è stata giudicata illogica la prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa, alla luce della coincidenza dell'oggetto delle attività, della prossimità temporale tra l'avvio dell'impresa della ricorrente e il contenzioso relativo all'interdittiva della madre, dell'inserimento lavorativo della ricorrente nell'impresa materna e dei rapporti con altri familiari destinatari di interdittive o coinvolti nelle medesime attività economiche. Il TAR ha inoltre ritenuto non illogica la reiterazione della prognosi nei confronti dell'impresa della figlia e ha rilevato che la Prefettura aveva specificamente escluso l'applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. La domanda cautelare è stata quindi rigettata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 800 euro, oltre accessori, in favore delle amministrazioni statali resistenti; le spese sono state compensate nei confronti di Azienda Calabria Verde e non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti del Comune di Africo, non costituito.
Norme richiamate
Disciplina generale dell'informazione antimafia, nel cui ambito è stata adottata l'interdittiva impugnata.
Richiamato quale fondamento dell'informazione antimafia interdittiva già adottata nei confronti dell'impresa materna.
Richiamato quale ulteriore base normativa dell'interdittiva relativa all'impresa materna.
Le misure di prevenzione collaborativa sono state ritenute non applicabili, in quanto la Prefettura ne aveva escluso l'applicabilità con specifica motivazione.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Applicato per porre le spese della fase cautelare a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa supera il vaglio del fumus boni iuris quando risulta sostenuta da una valutazione complessiva e non illogica di elementi convergenti, quali la coincidenza dell'oggetto dell'attività con quello di un'impresa familiare già destinataria di interdittiva, la continuità o l'inserimento lavorativo nella precedente impresa e la prossimità temporale tra l'avvio della nuova attività e le vicende dell'interdittiva familiare.
- La reiterazione della prognosi di permeabilità mafiosa nei confronti di un'impresa formalmente distinta da quella già interdetta non è illogica, in sede cautelare, quando l'amministrazione valorizzi specifiche circostanze temporali, economiche e familiari idonee a evidenziare la continuità sostanziale o l'inserimento dell'impresa nel medesimo contesto relazionale.
- La presenza di rapporti con più familiari destinatari di interdittive antimafia o coinvolti in attività economiche e contributive collegate costituisce, se inserita in una motivazione complessiva, un elemento valutabile dalla Prefettura ai fini della prognosi di permeabilità mafiosa.
- L'esclusione delle misure di prevenzione collaborativa richiede una motivazione specifica; quando tale motivazione sia presente, il giudice cautelare non può ravvisare di per sé un difetto di fumus nella scelta prefettizia di non applicare l'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011.
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