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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) della nota di trasmissione a mezzo PEC della Prefettura di Reggio Calabria – Area I (Prot. Uscita n.-OMISSIS- del 28/11/2025), recante comunicazione dell’adozione del provvedimento interdittivo emessa nei confronti della Impresa individuale -OMISSIS-e notificata a quest’ultima a mezzo P.E.C. in data 28.11.2025 (Cfr. all. sub n. 01); 2) dell’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 ss. d.lgs. 159/2011, adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria (Prot. Interno n. -OMISSIS- del 28/11/2025) e notificata all’interessata in pari data (Cfr. all. sub n. 02); 3) del parere/verbale del Gruppo Interforze Antimafia reso nella riunione del 19/09/2025 e, comunque, di tutti gli atti istruttori richiamati e non integralmente comunicati, ivi comprese le note del Comando Provinciale Carabinieri – Gruppo Locri (Prot. n. -OMISSIS-) e l’informativa della Guardia di Finanza (Prot. n. -OMISSIS-dell’11/11/2025) di cui all’istanza di accesso agli atti (Cfr. all. sub n. 03); 4) del provvedimento di revoca della concessione di fida pascolo adottato da Azienda Calabria Verde (Prot. n. -OMISSIS-del 02/12/2025, rep. n. 48/2025), motivato dal sopravvenuto provvedimento antimafia e fondato sulla comunicazione prefettizia “Area I – Prot. Uscita n. -OMISSIS-del 28/11/2025” e con cui è stata revocata la concessione (Prot. n. -OMISSIS- del 13/06/2025) relativa al pascolo di 26 capi bovini su terreni del demanio regionale in Staiti (RC), Fg. 1, part. 4 e Fg. 4, part. 7aa–7ab, per complessivi ha 61.89.90, con contestuale informativa ad ARCEA per gli adempimenti di competenza (Cfr. all. sub n. 04); 5) del provvedimento del Comune di Africo – Ufficio Tecnico, prot. n.-OMISSIS-dell’08.01.2026, con cui si dispone la risoluzione immediata della Convenzione e dell’Autorizzazione di fida-pascolo – annualità 2025 (prot. nn. -OMISSIS- del 16.06.2025) (Cfr. all. sub n. 05); 6) di ogni altro atto presupposto, contestuale, concomitante, successivo o comunque connesso, anche di tipo endoprocedimentale e/o istruttorio, allo stato non cognito;

Giustizia amministrativa202600031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva prefettizia, connessa nota di comunicazione, atti istruttori e conseguenti revoche o risoluzioni di concessioni di fida-pascolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria, il relativo atto di comunicazione, il parere o verbale del Gruppo Interforze Antimafia e gli atti istruttori, nonché i provvedimenti consequenziali di Azienda Calabria Verde e del Comune di Africo, con i quali sono state revocate o risolte concessioni e autorizzazioni di fida-pascolo. Ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia degli atti. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni riferibili alla prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa e alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. In particolare, la ricorrente era nata nel 2001, dichiarava di essere iscritta all'università e di avere nell'impresa l'unica fonte di reddito; l'attività aveva oggetto coincidente con quello dell'impresa individuale della madre, già destinataria di interdittiva antimafia e cessata nel 2023; l'impresa della ricorrente era stata avviata pochi mesi dopo il rigetto cautelare del ricorso proposto dalla madre contro la propria interdittiva; la ricorrente aveva inoltre percepito redditi da lavoro dall'impresa materna negli anni 2018-2020. La Prefettura aveva valorizzato anche i rapporti e gli interessi di altri parenti coinvolti in concessioni di terreni per fida-pascolo o in contributi ARCEA e già destinatari di interdittive antimafia.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare e con sommario esame, ha ritenuto insussistente un adeguato fumus boni iuris. Non è stata giudicata illogica la prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa, alla luce della coincidenza dell'oggetto delle attività, della prossimità temporale tra l'avvio dell'impresa della ricorrente e il contenzioso relativo all'interdittiva della madre, dell'inserimento lavorativo della ricorrente nell'impresa materna e dei rapporti con altri familiari destinatari di interdittive o coinvolti nelle medesime attività economiche. Il TAR ha inoltre ritenuto non illogica la reiterazione della prognosi nei confronti dell'impresa della figlia e ha rilevato che la Prefettura aveva specificamente escluso l'applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. La domanda cautelare è stata quindi rigettata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 800 euro, oltre accessori, in favore delle amministrazioni statali resistenti; le spese sono state compensate nei confronti di Azienda Calabria Verde e non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese nei confronti del Comune di Africo, non costituito.

Norme richiamate

  • artt. 84 ss. d.lgs. 159/2011

    Disciplina generale dell'informazione antimafia, nel cui ambito è stata adottata l'interdittiva impugnata.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale fondamento dell'informazione antimafia interdittiva già adottata nei confronti dell'impresa materna.

  • art. 100 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale ulteriore base normativa dell'interdittiva relativa all'impresa materna.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Le misure di prevenzione collaborativa sono state ritenute non applicabili, in quanto la Prefettura ne aveva escluso l'applicabilità con specifica motivazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 57 c.p.a.

    Applicato per porre le spese della fase cautelare a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa supera il vaglio del fumus boni iuris quando risulta sostenuta da una valutazione complessiva e non illogica di elementi convergenti, quali la coincidenza dell'oggetto dell'attività con quello di un'impresa familiare già destinataria di interdittiva, la continuità o l'inserimento lavorativo nella precedente impresa e la prossimità temporale tra l'avvio della nuova attività e le vicende dell'interdittiva familiare.
  • La reiterazione della prognosi di permeabilità mafiosa nei confronti di un'impresa formalmente distinta da quella già interdetta non è illogica, in sede cautelare, quando l'amministrazione valorizzi specifiche circostanze temporali, economiche e familiari idonee a evidenziare la continuità sostanziale o l'inserimento dell'impresa nel medesimo contesto relazionale.
  • La presenza di rapporti con più familiari destinatari di interdittive antimafia o coinvolti in attività economiche e contributive collegate costituisce, se inserita in una motivazione complessiva, un elemento valutabile dalla Prefettura ai fini della prognosi di permeabilità mafiosa.
  • L'esclusione delle misure di prevenzione collaborativa richiede una motivazione specifica; quando tale motivazione sia presente, il giudice cautelare non può ravvisare di per sé un difetto di fumus nella scelta prefettizia di non applicare l'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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