Cassazione Penale, Ordinanza n. 24010/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo del requisito di specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p.; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d'appello resta ferma nei suoi effetti, con conferma del diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deducendo, con un unico motivo, vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che il motivo era formulato in modo generico e non specifico, essendo sostanzialmente una riproposizione delle doglianze già svolte in appello, senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la decisione di merito aveva già esaminato e disatteso le difese, valorizzando l'abitualità e la sostanziale professionalità della condotta illecita ai fini dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p., nonché la mancanza di elementi positivi per concedere le attenuanti generiche e la negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali.
Norme richiamate
richiamato come parametro del motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della concedibilità, rilevando solo che il motivo è generico e non specifico.
richiamato come oggetto del motivo di ricorso; la Corte osserva che i giudici di merito avevano già escluso la particolare tenuità del fatto anche per l'abitualità e la sostanziale professionalità della condotta.
il ricorso deve contenere motivi specifici a pena di inammissibilità; la mancanza di specificità può essere sia intrinseca sia estrinseca, quando non vi è correlazione tra la motivazione della decisione impugnata e le censure formulate.
art. 13681/2016, Sez. U, Tushaj
richiamata a sostegno del principio sulla valutazione della specificità dei motivi di ricorso.
art. 24128/2021, Sez. 3, De Crescenzo
richiamata a sostegno del principio sulla specificità e sulla critica argomentata richiesta al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e si limita a riprodurre in modo generico doglianze già dedotte nei precedenti gradi, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- La specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. va valutata sia in senso intrinseco, per genericità e indeterminatezza delle censure, sia in senso estrinseco, quando manca una critica argomentata effettivamente correlata alle ragioni della decisione.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di elementi che evidenzino abitualità o sostanziale professionalità della condotta illecita.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla mancanza di elementi positivi da valorizzare e sulla negativa personalità dell'imputato, anche desunta dai precedenti penali.
Come è indicizzato
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