Cassazione Civile, Ordinanza n. 20554/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il Tribunale di Nola aveva dichiarato il fallimento di una società su istanza di una creditrice. Il reclamo dell’amministratore unico e legale rappresentante della società era stato respinto dalla Corte d’appello di Napoli, che aveva ritenuto non dimostrata la transitorietà della crisi e confermato lo stato di insolvenza, valorizzando l’assenza di elementi idonei a provare il recupero della liquidità, la presenza di un saldo negativo nell’estratto conto più recente e il mancato pagamento, anche dopo un rinvio concesso in istruttoria. In cassazione il ricorrente deduceva due censure ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: con il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 5 l. fall., sostenendo che la società versasse solo in una difficoltà temporanea dovuta al mancato pagamento della committente e all’emergenza pandemica, con sospensione dell’attività edilizia, e che lo stato di insolvenza dovesse essere valutato alla data del deposito del ricorso, non a quella successiva; con il secondo motivo denunciava ancora la violazione dell’art. 5 l. fall., assumendo che il creditore istante non avesse assolto l’onere di provare manifestazioni esteriori dell’insolvenza e che i soli insoluti non bastassero, anche perché spiegabili con le difficoltà generalizzate causate dalla pandemia e non preceduti da esecuzioni individuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che lo stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale consiste in una situazione di impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, desumibile da indici esteriori tipici; ha rilevato che è irrilevante l’imputabilità delle cause del dissesto e che il tentativo del creditore di esperire un’esecuzione individuale non è presupposto necessario per la dichiarazione di fallimento, ma solo un possibile indice. Ha inoltre confermato che la valutazione va compiuta con riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, potendo essere considerati anche elementi sopravvenuti nel corso dell’istruttoria prefallimentare. Il ricorso è stato rigettato e, per la mancata costituzione delle intimate, non è stata disposta la regolazione delle spese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Lo stato di insolvenza richiede una situazione di impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni con mezzi normali; la sua sussistenza va verificata alla data della dichiarazione di fallimento.
art. 15, ultimo comma, l. fall.
Il requisito richiamato dalla Corte d’appello va valutato con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento; una desistenza successiva non è di per sé idonea a escluderlo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente di dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma introduttiva della previsione sull’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, l’insolvenza non coincide con una mera difficoltà momentanea o con un ritardo nei pagamenti, ma richiede una situazione di impotenza strutturale e non transitoria dell’impresa a far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi ordinari.
- La prova dell’insolvenza può essere desunta da indici esteriori sintomatici, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o giuridicamente errata.
- Il creditore istante non ha l’onere di aver previamente tentato un’esecuzione individuale per poter ottenere la dichiarazione di fallimento: l’azione esecutiva infruttuosa è soltanto uno dei possibili indici dell’insolvenza, non un presupposto necessario.
- La valutazione dello stato di insolvenza va compiuta con riferimento alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, potendo il giudice considerare anche elementi sopravvenuti nel corso dell’istruttoria prefallimentare per verificare la persistenza dell’impotenza dell’impresa.
- La causa del dissesto o la sua eventuale riconducibilità a fattori esterni, come una crisi di mercato o una emergenza contingente, non escludono di per sé lo stato di insolvenza se permane l’incapacità oggettiva dell’impresa di adempiere regolarmente.
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