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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20364/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva (entrambi) e documentale (solo Mancini). Contestano in particolare: la stima del valore delle giacenze di magazzino (perizia ritenuta viziata perché priva del "prezzo di costo" e per aver fatto riferimento alla perizia del curatore e ad una vendita commissionaria ritenute inappropriate); la mancata considerazione, secondo la difesa, di vendite al nero, beni già pignorati e vendite alla società riconducibile a Rito; l'inesistenza o genericità delle scritture contabili tali da integrare la bancarotta documentale; l'errata attribuzione a Rito di poteri gestori/ruolo di fatto; e, infine, censure sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per assoluta genericità delle censure. Ha ritenuto che la contestazione della stima del valore delle merci fosse stata già analiticamente affrontata in appello e che i ricorrenti non avessero fornito indicazioni concrete e specifiche per mettere in dubbio il calcolo peritale (ad es. non indicarono costi di acquisto o elementi alternativi concreti). La Corte ha inoltre confermato che la valutazione della pena e l'apprezzamento delle prove spettano al giudice di merito e non sono riaperti in sede di legittimità salvo vizio motivazionale concreto. Per il Rito è pervenuta rinuncia all'impugnazione; conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di specificità e formulazione dei motivi di ricorso in cassazione; i motivi devono rispettare i limiti previsti dalla norma e contenere doglianze specifiche

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale in relazione ai procedimenti svolti in periodo covid/nuove disposizioni procedurali

  • art. 589, comma 2, cod. proc. pen.

    Regole sulla rinuncia all'impugnazione: la Corte osserva che la rinuncia deve essere fatta dalla parte o da un procuratore speciale, rilevando profili formali sulla sottoscrizione dell'atto difensivo

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e delle circostanze: la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nella graduazione degli aumenti/diminuzioni è rispettata salvo arbitrio o illogicità

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità: la cassazione non è sede per una rivalutazione del significato della prova o per una mera confutazione del giudizio di merito; è sindacabile solo il vizio di motivazione rilevante ai fini della conformità della rappresentazione giustificativa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In cassazione i motivi di ricorso devono essere concreti e specifici: critiche generiche alla valutazione peritale o alla ricostruzione giudiziale sono inammissibili.
  • La mancata conoscenza di un dato (es. prezzo di costo) non impedisce al giudice, anche tramite perizia, di formulare una stima razionale se sussistono elementi obiettivi che la giustificano.
  • La Corte di legittimità non riesamina il merito delle valutazioni probatorie; può intervenire solo se è dimostrabile un vizio motivazionale significativo o illogicità nel ragionamento del giudice di merito.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito in base agli artt. 132 e 133 cod. pen.; salvo eccesso macroscopico o illogicità, non è sindacabile in cassazione.
  • La rinuncia all'impugnazione è un atto formale che deve essere compiuto dalla parte o da un procuratore speciale; difformità formali possono essere rilevanti.
  • Quando si contestano perizie economiche o contabili è essenziale proporre, già in appello e poi in cassazione, elementi o calcoli alternativi precisi e documentati (es. listini, fatture, costi di acquisto) per mettere in discussione la stima giudiziale.

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