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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33762/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione di un terreno destinato all'installazione di un distributore di carburante e gpl. I locatori agivano per sfratto per morosità, lamentando il mancato pagamento dei canoni dall'ottobre 2013; il conduttore si opponeva e proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni per asserito inadempimento dei locatori, sostenendo che essi avessero ostacolato l'installazione dell'impianto con modifiche del suolo e della perimetrazione, in contrasto con il contratto e con le autorizzazioni già ottenute. Dopo la decisione sfavorevole in primo grado e in appello, il conduttore ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: nullità del contratto per difetto di causa concreta e per impossibilità di realizzare l'impianto già autorizzato; violazione delle regole sulle prove e sul fatto notorio in relazione alla necessità di nuove autorizzazioni e alla nota dei Vigili del Fuoco; vizio di motivazione apparente; omessa pronuncia o erronea declaratoria di inammissibilità sul motivo d'appello relativo alla sospensione dei canoni; violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. sulla risoluzione e sulla non scarsa importanza dell'inadempimento; violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata lettura della CTU; omesso esame di fatti decisivi relativi all'inadempimento dei locatori; ulteriore errore processuale; omessa pronuncia e violazione dell'art. 1230 c.c. sulla pretesa novazione del contratto del giugno 2012. In sostanza, il ricorrente chiedeva di ribaltare l'accertamento di merito secondo cui, nonostante le modifiche del terreno, l'impianto sarebbe stato comunque realizzabile con una diversa disposizione, e di far valere la responsabilità contrattuale dei locatori nonché l'illegittimità della risoluzione per morosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la maggior parte delle censure mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, delle risultanze della CTU e della documentazione tecnica richiamata dal ricorrente, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. I motivi centrati sulla nullità del contratto, sulla necessità di nuove autorizzazioni, sulla sospensione dei canoni, sulla gravità dell'inadempimento e sull'asserito inadempimento dei locatori sono stati dichiarati inammissibili perché fattuali e/o non specificamente autosufficienti; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sentenza d'appello aveva una motivazione sufficiente; il nono motivo è stato in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole ai locatori, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha distinto tra violazioni di legge, vizi motivazionali e censure fattuali, dichiarando inammissibili quelle che tendevano a un nuovo esame del merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente e non apparente, quindi rispettosa del minimo costituzionale.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dal ricorrente per l'interpretazione del contratto; la Corte ha osservato che la censura mascherava in realtà una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • artt. 1362-1366 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere una diversa lettura della causa concreta e del comportamento delle parti; non sono stati ritenuti fondamento di una vera violazione di diritto, ma di una critica al merito.

  • art. 1346 c.c.

    Censurato dal ricorrente in relazione alla dedotta indeterminatezza/illiceità dell'oggetto o della causa del contratto; la Corte ha escluso la nullità prospettata.

  • art. 1325 c.c.

    Invocato per sostenere il difetto di causa del contratto; la Corte non ha ravvisato il vizio lamentato.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato quale norma sulla nullità del contratto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Dedotto per denunciare pretesa erronea valutazione delle prove e del fatto notorio; la Corte ha dichiarato le censure inammissibili perché miravano a un diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato per contestare l'inammissibilità del motivo d'appello sulla sospensione dei canoni; la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà infondata e comunque fattuale.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per rilevare la mancata specificazione dell'introduzione nel giudizio di merito del parere dei Vigili del Fuoco e la carenza di autosufficienza del ricorso.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte ha rilevato che la doglianza tendeva a sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella accertata nei gradi di merito.

  • art. 1455 c.c.

    Invocato per contestare la gravità dell'inadempimento posto a base della risoluzione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché richiedeva una nuova valutazione comparativa degli inadempimenti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura di violazione del criterio di valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile o infondata perché volta a contrapporre al giudizio di merito una lettura alternativa della CTU e della documentazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia sul motivo relativo alla novazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello contenesse un riferimento espresso alla novazione, sicché la doglianza era infondata.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato per sostenere che l'atto del 19 giugno 2012 non integrasse novazione ma mera rideterminazione del canone; la Corte ha considerato la censura fattuale e quindi inammissibile.

  • art. 665 c.p.c.

    Citatо nel passaggio sul provvedimento di rilascio in sede di sfratto per morosità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    Richiamato in combinato con il comma 1 quater per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove o della consulenza tecnica d'ufficio: quando il motivo mira a sostituire un diverso apprezzamento di merito a quello compiuto dal giudice di appello, esso è inammissibile.
  • La deduzione di nullità del contratto o di difetto di causa concreta deve poggiare su una vera violazione di legge o su un errore di qualificazione giuridica; se la censura presuppone una diversa ricostruzione fattuale della vicenda contrattuale, il motivo resta inammissibile.
  • L'asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare l'attendibilità o la persuasività delle prove valutate dal giudice di merito, salvo il caso di effettiva disapplicazione delle regole legali di valutazione della prova.
  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza d'appello espone un percorso argomentativo comprensibile e idoneo a rendere percepibile la ratio decidendi, anche se la parte non condivide la soluzione adottata.
  • La doglianza sulla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è inammissibile quando pretende una nuova comparazione tra gli inadempimenti delle parti e la rivalutazione della rilevanza economico-funzionale delle rispettive violazioni contrattuali.
  • L'onere di specificità e autosufficienza del ricorso impone di indicare con precisione dove e come i documenti o gli atti richiamati siano stati introdotti nei gradi di merito; la mancanza di tale indicazione rende il motivo inammissibile.
  • L'omessa pronuncia non sussiste se dalla sentenza impugnata risulta comunque un espresso, sia pur sintetico, esame del motivo; in tal caso la censura si converte in contestazione del merito della risposta data dal giudice.
  • In tema di interpretazione del contratto, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale o del comportamento delle parti, ma deve denunciare una concreta violazione dei canoni ermeneutici in termini di errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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