Cassazione Penale, Sentenza n. 19386/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena dopo aver riqualificato i fatti come di lieve entità e applicato la diminuzione per il rito. I motivi principali del ricorso in Cassazione riguardavano: (1) la presunta illegittimità della dichiarazione di latitanza emessa nei confronti del Khatari e la conseguente nullità delle notificazioni (in particolare del decreto e degli atti eseguiti ai sensi dell'art. 165 c.p.p.); (2) il vizio di motivazione con riferimento al rigetto di tali doglianze in appello; (3) la violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 597, comma 3 c.p.p.) in quanto la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto, in concreto, delle attenuanti generiche già riconosciute dal Tribunale di Pavia, non impugnate dalla pubblica accusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Milano limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare la Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura sulla dichiarazione di latitanza e sulle notificazioni conseguenti, rilevando che la questione poteva essere sollevata in sede di gravame e che la motivazione della Corte territoriale era contraddittoria e generica rispetto alle ricerche svolte e ai luoghi indicati. Inoltre la Corte ha rilevato un errore nella determinazione della pena: sebbene la riqualificazione del fatto potesse comportare una diversa quantificazione della pena base, il giudice d'appello non poteva ignorare il riconoscimento delle attenuanti generiche già concesse in primo grado (non impugnate dalla parte pubblica), dovendo tenerne necessariamente conto, seppure nella misura che riterrà congrua in sede di nuovo giudizio. La sentenza è stata quindi annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano perché ridetermini la pena tenendo presenti le indicazioni della Cassazione e riesamini la legittimità della dichiarazione di latitanza e delle notificazioni.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (ex art. 73 comma 5 richiamato)
L'articolo disciplina i delitti in materia di stupefacenti; la Corte d'appello ha riqualificato i fatti richiamando la sfera di applicazione della norma (anche la particolare previsione del comma 5), ma la Cassazione osserva che la riqualificazione non dispensa il giudice d'appello dall'obbligo di tener conto di circostanze già riconosciute in primo grado, se non contestate dalla pubblica accusa.
codice di procedura penale, art. 165
L'art. 165 disciplina le notificazioni in caso di latitante. La Corte ha ritenuto che la legittimità dell'uso della procedura di notificazione ex art. 165 dipende dalla correttezza della dichiarazione di latitanza: se la dichiarazione è viziata (ricerche inadeguate o altre irregolarità) le notificazioni eseguite sulla sua base possono essere nulle e incidere sulla validità dell'intervento dell'imputato nel giudizio.
codice di procedura penale, art. 597, comma 3
L'art. 597, comma 3, esprime il principio del divieto di reformatio in pejus nei confronti dell'imputato. La Cassazione ha precisato che, pur non impedendo una diversa quantificazione della pena dopo riqualificazione del reato in appello, il giudice d'appello non può comunque ritrattare il riconoscimento delle attenuanti generiche già concesse dal giudice di primo grado quando la parte pubblica non le abbia impugnate; tali attenuanti devono essere tenute in considerazione nella nuova determinazione della pena.
codice di procedura penale, art. 442
L'art. 442 riguarda l'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato. La sentenza richiama che l'imputato, non avendo avuto effettiva conoscenza del processo di primo grado, può chiedere l'ammissione al rito alternativo in appello; la Corte d'appello aveva applicato la diminuzione per il rito nella rideterminazione della pena, essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente all'accesso al rito per mancata conoscenza.
Massime di principio
- Se è contestata la dichiarazione di latitanza, va valutata la correttezza e la ragionevolezza delle ricerche effettuate: un decreto di latitanza fondato su ricerche generiche o non adeguate può rendere illegittime le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 165 c.p.p. con conseguente nullità incidente sull'intervento dell'imputato nel processo.
- La questione della legittimità della dichiarazione di latitanza e delle notificazioni conseguenti può essere rilevata anche in sede di gravame; il giudice d'appello deve fornire una motivazione specifica e non meramente assertiva circa l'adeguatezza delle ricerche e la regolarità dell'atto.
- Quando il giudice di primo grado ha riconosciuto attenuanti generiche e la pubblica accusa non le ha impugnate, il giudice d'appello non può ignorare tale riconoscimento: deve necessariamente tenerne conto nella nuova determinazione della pena, pur potendo modulare la misura secondo il proprio apprezzamento discrezionale.
- Il divieto di reformatio in pejus non impedisce la riqualificazione del fatto né una diversa quantificazione della pena in appello, ma impedisce di aggravare la posizione dell'imputato rispetto a quanto già definitivamente riconosciuto (ad es. cancellare attenuanti non impugnate), salvo che vi sia impugnazione da parte della pubblica accusa.
- Se l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo, può essere ammesso in appello al rito che prevede una diminuzione di pena (es. rito abbreviato) e il giudice d'appello deve valutare le istanze collegate a questa circostanza.
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