Cassazione Penale, Sentenza n. 17514/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Panzera era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2-ter c.p.) per aver, secondo i giudici di merito, fatto trasferire 950 euro dal conto PostePay di Giuseppe Zampella su un conto a lui intestato, dopo che i dati della carta di Zampella erano stati acquisiti in modo fraudolento. In cassazione il difensore ha proposto cinque motivi: 1) censura della responsabilità per difetto di prova che fosse il Panzera ad attuare gli artifici e i raggiri (contestando che la mera titolarità del conto dimostri la sua partecipazione); 2) richiesta del riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 3) impugnazione della qualificazione aggravata (art. 640, comma 2-ter) per uso di mezzi informatici, ritenuta contraddittoria; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 5) censura per il rigetto della richiesta di pene sostitutive per difetto di procura speciale e violazione della disciplina procedurale. Il ricorso è stato esaminato in contraddittorio scritto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato, spiegando che la presenza del provento sul conto a lui intestato e la mancanza di una spiegazione alternativa fornita dall'imputato rendevano plausibile l'ipotesi di preventiva intesa o, quantomeno, la sua effettiva disponibilità del conto e quindi l'agevolazione della truffa; tali valutazioni sono questioni di fatto non sindacabili in cassazione. Sul secondo motivo ha escluso la particolare tenuità perché il danno (950 euro, mai restituiti) non poteva essere considerato "esiguo" e tale valutazione, di merito, è insindacabile in sede di legittimità se motivata. Sul terzo motivo ha confermato che, alla luce delle dichiarazioni della vittima e della dinamica, era fondato ritenere l'uso di strumenti informatici; la censura chiedeva in realtà una rinnovata valutazione delle prove. Sul quarto motivo ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche come esercizio del potere discrezionale del giudice motivato dall'assenza di elementi positivi e dalla personalità criminale dell'imputato. Sul quinto motivo ha rilevato che la richiesta di pene sostitutive richiede il consenso dell'imputato personale o tramite procura speciale entro i termini di legge (art. 598-bis c.p.p. come modificato) e che tale procura non era stata conferita né prodotta; pertanto il rigetto era corretto. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sulla truffa aggravata per l'uso di strumenti informatici è stata applicata sulla base della valutazione dei fatti: la Corte ha ritenuto che l'accredito dei proventi sul conto dell'imputato e l'assenza di spiegazioni alternative rendessero pacifica la rilevanza della modalità informatica. La qualificazione aggravata è stata ritenuta coerente con gli indizi raccolti e non smentita in cassazione.
La Corte ha interpretato la causa di non punibilità per particolare tenuità come strutturalmente composita: tutti gli elementi indicati dalla norma devono concorrere. In presenza anche di un solo elemento ostativo (qui, il danno ritenuto non "esiguo") il giudice di merito può legittimamente escluderne l'applicazione; tale valutazione è rimessa al merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
art. 58, comma 4, legge n. 689/1981
Richiamata in connessione con la disciplina delle pene sostitutive: la Corte ha ritenuto corretta l'assenza del consenso formale dell'imputato alla sostituzione della pena manifestato per procura speciale, come richiesto dalla normativa.
art. 598-bis c.p.p., comma 1-bis e comma 4
Il nuovo regime processuale prevede che la manifestazione di consenso dell'imputato alla pena sostitutiva possa avvenire personalmente o tramite procura speciale entro termini predeterminati (fino a 15 giorni prima dell'udienza nei motivi aggiunti). La Corte ha ritenuto che, in mancanza di tale procura e con il termine ormai decorso, non fosse possibile accogliere la richiesta di pene sostitutive e non fosse necessario rinviare il processo per procurarla.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte l'ha applicata decretando anche il versamento alla Cassa delle ammende.
Richiamato implicitamente in relazione ai limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha motivato che molte delle censure attengono a valutazioni di fatto e di apprezzamento delle prove che, ai sensi dell'art. 606, non sono rivedibili in cassazione se non per profili di legge o vizi motivazionali manifesti.
Richiamato nella discussione sulle attenuanti generiche: il giudice di merito può basare il diniego su uno o più elementi ritenuti decisivi fra quelli elencati dall'art. 133, senza dover esaminare o valorizzare esaustivamente tutti gli altri fattori prospettati.
Richiamato relativamente all’onere di allegazione della procura speciale: la Corte ha sottolineato che la procura non era stata prodotta né indicata e che quindi non poteva essere utilmente considerata.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis c.p.p.
Norme sul contraddittorio scritto e sui termini per la richiesta di trattazione orale: la Corte ha precisato che il procedimento si è svolto nelle forme scritte, senza richiesta di trattazione orale nei termini previsti.
Richiamata in relazione ai limiti di esposizione dei motivi in cassazione: il ricorso era formulato nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ma le censure risultavano comunque infondate o meramente riformulatorie di questioni di fatto.
Massime di principio
- La mera titolarità formale di un conto sul quale sono confluiti proventi illeciti può, in assenza di una spiegazione alternativa fornita dall'interessato, costituire elemento idoneo a fondare l'addebito di partecipazione o di agevolazione alla truffa; la semplice contestazione del collegamento non basta in cassazione se i giudici di merito hanno motivato in modo coerente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede la contemporanea sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma; il giudizio di esiguità del danno è una valutazione di fatto riservata al giudice del merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata razionalmente.
- L'aggravante per l'uso di strumenti informatici può essere desunta da circostanze indirette (dichiarazioni della vittima, modalità del trasferimento, impossibilità di spiegazioni alternative) e non richiede sempre la dimostrazione tecnica di penetration o hacking se il quadro probatorio è compatibile con l'impiego di mezzi informatici.
- Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è esercizio di discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi per motivare il diniego, senza obbligo di considerare esaustivamente ogni elemento favorevole prospettato.
- Le richieste di applicazione di pene sostitutive dipendono da requisiti formali (consenso dell'imputato, procura speciale, termini) introdotti dalla riforma procedurale; l'assenza di procura speciale o il decorso del termine per la manifestazione del consenso legittimano il rigetto e non impongono necessariamente il rinvio per regolarizzazione.
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione libero-professionale delle prove: le censure che chiedono una diversa valutazione del fatto sono inammissibili se i giudici di merito hanno fornito motivazioni coerenti e non manifestamente illogiche o contraddittorie.
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