Cassazione Penale, Ordinanza n. 22739/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta documentale in concorso con altro coimputato. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: i primi due denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sulla valutazione della documentazione contabile, sull'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e sulla sussistenza del dolo specifico; il terzo censurava l'eccessività della pena e delle sanzioni accessorie; il quarto contestava la recidiva ritenuta a suo carico. La difesa ha anche depositato memoria con un motivo nuovo, descritto come poco comprensibile e sostanzialmente reiterativo della doglianza sulla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti non deducibili in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già proposte in appello e disattese con motivazione puntuale, quindi privi di specificità. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata. Il quarto motivo è stato considerato non proponibile in cassazione perché la questione della recidiva non risultava dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena
richiamato come criterio per la commisurazione della pena
prevede l'inammissibilità del motivo non dedotto come motivo di appello
bancarotta fraudolenta documentale
reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile in concorso
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili motivi che si limitino a riprodurre pedissequamente le censure già sollevate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito: tali doglianze sono non specifiche e solo apparenti.
- La critica di legittimità deve confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della decisione impugnata; non basta reiterare contestazioni di fatto o di merito sulla ricostruzione probatoria, sulla qualifica soggettiva dell'agente o sull'elemento psicologico del reato.
- La determinazione della pena, inclusa la graduazione tra aumenti e diminuzioni per circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o del difetto di motivazione, da valutarsi alla luce degli artt. 132 e 133 c.p.
- Le questioni non proposte come motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, quando la legge processuale ne preveda l'inammissibilità.
- La censura sulla recidiva, se non devoluta al giudice di appello, non è scrutinabile in sede di legittimità.
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