Cassazione Penale, Ordinanza n. 01386/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità e il trattamento sanzionatorio. Dall'ordinanza emerge che i motivi erano due e venivano ritenuti generici e manifestamente infondati. In particolare, la difesa contestava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito aveva escluso la non punibilità valorizzando le modalità della condotta, i numerosi precedenti, anche specifici, dell'imputato e il fatto che al momento del controllo egli fosse alla guida di un veicolo senza patente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure generiche e manifestamente infondate. Ha ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già escluso sia la particolare tenuità del fatto sia la concedibilità delle attenuanti generiche sulla base delle modalità del fatto, dei precedenti dell'imputato e della guida senza patente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ricorrente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta, i precedenti dell'imputato e il complessivo disvalore del fatto rendano non giustificata la non punibilità.
Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute e possono essere negate in presenza di elementi negativi, quali la personalità dell'imputato e i precedenti penali.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
La sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non si applica solo se il ricorrente non ha versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulla motivazione in tema di particolare tenuità del fatto e attenuanti generiche è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non illogica o giuridicamente viziata, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando il giudice valorizzi elementi concreti del fatto e della personalità dell'imputato, come le modalità della condotta e i precedenti, anche specifici.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice faccia riferimento a elementi negativi attinenti alla personalità dell'imputato e ai suoi precedenti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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