Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27724/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Bolzano del 4/4/2023; la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello per mancato deposito, unitamente all'atto, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022, cd. Riforma Cartabia). Il ricorrente ha sollevato questioni di costituzionalità degli artt. 581 c.1-ter, 157-ter c.3 e 164 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. e all'art. 6 CEDU, e ha dedotto violazione di legge per non aver rilevato che la notifica dell'ordinanza era avvenuta presso il domicilio eletto in primo grado.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità proposte e ha confermato l'interpretazione consolidata secondo la quale la mancata allegazione, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p., comma 1-ter

    "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    Occorre allegare al momento del deposito dell'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio; la norma è diretta a garantire la certezza della conoscenza del giudizio di appello e la tempestiva notifica dell'atto introduttivo del grado. L'omissione rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 157-ter c.p.p., comma 3

    Stabilisce che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581; coordina la procedura di notificazione con l'onere di elezione/indicazione del domicilio.

  • art. 164 c.p.p.

    "Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio"

    La nuova formulazione limita la validità della dichiarazione/elezione di domicilio per specifici atti e non più "per ogni stato e grado del procedimento", giustificando l'esigenza di una nuova allegazione al grado di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere di versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per determinare la somma di euro 3.000 dovuta dal ricorrente.

  • d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) e legge delega 27/9/2021 n.134

    Fonti della modificazione normativa che hanno introdotto l'obbligo di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione per assicurare certezza nella conoscenza del processo e celerità del grado d'appello.

  • artt. 615-ter e 326 c.p. (reati contestati in primo grado)

    Indicano i reati per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; non oggetto diretto del pronunciamento sulla procedure d'impugnazione, ma contestualizzano il procedimento penale di merito.

  • Cost. artt. 3, 24, 111 e art. 6 CEDU

    Richiamati nella eccezione di costituzionalità e compatibilità convenzionale; la Corte ha ritenuto che i presunti profili di violazione dei diritti fondamentali (parità di trattamento, diritto di difesa, giusto processo, diritti CEDU) non fossero fondati alla luce della ragionevolezza della norma e delle finalità di certezza e rapidità processuale.

Massime di principio

  • L'atto di impugnazione deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o elezione di domicilio; l'indicazione generica "domiciliato presso lo studio del difensore" senza il deposito della dichiarazione non è sufficiente.
  • La dichiarazione o elezione di domicilio valida in primo grado non vale automaticamente per il grado di impugnazione se non è allegata nuovamente insieme all'atto di appello; per evitare rischi, è buona prassi depositarla espressamente con l'appello.
  • Le questioni di incostituzionalità relative all'onere di elezione/dichiarazione di domicilio sono difficilmente accoglibili: il giudice controlla solo la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della scelta legislativa, e finora le contestazioni sono state rigettate.
  • Per l'imputato detenuto valgono regole diverse (notifiche a mani proprie), quindi l'obbligo di deposito della dichiarazione/elezione può risultare non applicabile nelle medesime modalità.
  • In caso di omissione formale, il rimedio principale è prevenire il vizio già al momento del deposito dell'atto d'impugnazione; se l'omissione è già avvenuta, le possibilità di successo sono limitate e comportano il rischio di condanna alle spese e all'onere verso la Cassa delle Ammende.
  • Nel dubbio interpretativo tra pronunce contrastanti, l'orientamento prudente suggerisce di allegare sempre una dichiarazione/espressa elezione di domicilio al momento dell'impugnazione per garantire l'ammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.