Cassazione Civile, Ordinanza n. 00358/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione, deducendo un asserito errore di fatto consistente nella falsa percezione del contenuto della memoria illustrativa depositata nel giudizio di legittimità. Secondo la ricorrente, l'ordinanza avrebbe erroneamente affermato che le critiche svolte nella memoria si limitavano a riproporre la diversa valutazione contenuta nella consulenza di primo grado, senza confrontarsi con la consulenza rinnovata in appello. La doglianza, pur formalmente qualificata come errore percettivo, mirava in sostanza a contestare la valutazione data dalla Corte al contenuto della memoria e quindi la comprensione delle difese svolte nel precedente giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma riguardasse piuttosto la valutazione e l'interpretazione delle difese contenute nella memoria illustrativa, cioè un errore di giudizio estraneo all'ambito dell'art. 395, n. 4 c.p.c. In applicazione del consolidato orientamento secondo cui non è revocabile la decisione di legittimità che abbia male apprezzato o compreso motivi, atti o difese della parte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000 per compensi oltre spese prenotate a debito, con altresì attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Il rimedio revocatorio per errore di fatto è limitato all'errore percettivo su un fatto materiale decisivo e non consente di censurare la valutazione o la comprensione del contenuto degli atti difensivi o dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia percepito come inesistente un fatto documentalmente esistente o viceversa, sempre che il fatto non abbia costituito oggetto di controversia e sia stato decisivo.
- Non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, la contestazione che investe il modo in cui la Corte ha valutato o compreso la memoria illustrativa, i motivi di ricorso o le risultanze processuali.
- La revocazione non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere una nuova valutazione nel merito delle difese già esaminate dalla Corte di cassazione.
- Quando il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese secondo soccombenza e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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