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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06829/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato nell'ambito di una procedura di ristrutturazione aziendale. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il recesso perché la comunicazione di avvio della procedura aveva circoscritto la platea dei lavoratori interessati ad alcune sedi territoriali senza adeguata motivazione, pur in presenza di un progetto che riguardava l'intero complesso aziendale; inoltre non era stata provata l'infungibilità del lavoratore né l'impossibilità di reimpiego in altri settori. La società, ricorrendo per cassazione, ha dedotto: 1) violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 e dell'art. 41 Cost., sostenendo che la comparazione non fosse esigibile tra sedi geograficamente lontane e che la scelta della platea spettasse al datore in base alle esigenze tecnico-produttive; 2) violazione dell'art. 18 L. n. 300/1970 e degli artt. 4, 5 e 17 L. n. 223/1991, contestando l'applicazione della tutela reintegratoria e sostenendo che si trattasse, al più, di un vizio formale/procedurale; 3) violazione dell'art. 5, comma 3, L. n. 223/1991 e degli artt. 3, 24 e 41 Cost., lamentando l'illegittimità costituzionale del diverso regime sanzionatorio tra licenziamento collettivo e licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse conforme alla giurisprudenza consolidata: il datore può anche limitare la platea dei licenziabili a una sede o reparto, ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 le ragioni oggettive di tale limitazione e le ragioni per cui non sia possibile il trasferimento verso altre unità, consentendo così il controllo sindacale. Nel caso concreto, la comunicazione si riferiva in modo generico alle esigenze di ristrutturazione dell'intero complesso aziendale e non giustificava la delimitazione territoriale, sicché si è avuta una violazione sostanziale dei criteri di scelta, non una mera irregolarità procedurale. Ne consegue l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970. È stata inoltre esclusa la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sia perché non può essere proposta come motivo di ricorso per cassazione, sia perché, comunque, la disciplina sanzionatoria è stata ormai sostanzialmente riallineata dagli interventi della Corte costituzionale in tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Sono state poste le spese a carico della società ricorrente e dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 223/1991

    la comunicazione di avvio della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni oggettive che giustificano la delimitazione della platea dei licenziabili a una sede, reparto o settore e le ragioni per cui non si adotta il trasferimento ad altre unità produttive; la sua genericità comporta illegittimità del licenziamento.

  • art. 5 L. n. 223/1991

    l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, di regola, con riguardo al complesso aziendale; la limitazione territoriale è ammessa solo se oggettivamente giustificata e comunicata; la violazione dei criteri di scelta integra una violazione sostanziale con la tutela prevista dall'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    la violazione sostanziale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi comporta la tutela reintegratoria; la mera violazione procedurale è trattata diversamente ed è sanzionata in modo meno incisivo.

  • art. 41 Cost.

    la libertà di iniziativa economica non consente al datore di lavoro di sottrarsi agli obblighi di specifica indicazione e prova previsti dalla disciplina dei licenziamenti collettivi.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'irragionevolezza della disciplina differenziata; la Corte ritiene non fondato il dubbio prospettato.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • L. n. 92/2012, art. 1, comma 46

    ha modificato l'art. 5 L. n. 223/1991 e rileva nella distinzione tra violazione procedurale e violazione dei criteri di scelta.

  • Corte cost. n. 125 del 2022

    ha inciso sulla disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, riducendo la distanza sanzionatoria invocata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo la regola è la comparazione dei lavoratori riferita al complesso aziendale; la limitazione della platea a una singola sede o a un settore è ammissibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente indicate nella comunicazione di avvio della procedura.
  • La comunicazione ex art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 deve consentire un effettivo controllo sindacale: non basta un richiamo generico alla ristrutturazione, ma occorre esplicitare le ragioni della scelta territoriale e dell'eventuale mancato trasferimento verso altre unità produttive.
  • Quando la delimitazione della platea dei licenziabili è illegittima a monte, la violazione non è meramente procedurale ma sostanziale e comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista per la violazione dei criteri di scelta.
  • Il datore di lavoro che intenda restringere l'ambito del licenziamento collettivo ha l'onere di provare sia le ragioni oggettive della restrizione sia la fungibilità o infungibilità delle mansioni rispetto ad altre sedi o reparti, nei limiti in cui tale profilo sia rilevante nel caso concreto.
  • Non è proponibile come autonomo motivo di ricorso per cassazione la mera richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale; la parte può solo sollecitare il giudice, ma la decisione di rimessione resta riservata al giudice stesso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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