Cassazione Penale, Sentenza n. 40813/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per manifesta illogicità della motivazione la qualificazione dei fatti come estorsione (art. 629 c.p.), sostenendo che si tratterebbe invece di truffa aggravata per "vessazione" (art. 640, comma 2, n.2 c.p.), in quanto sarebbe intervenuta una mera manipolazione della volontà della persona offesa con induzione in errore e non una coartazione mediante minaccia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo coerente e adeguato la sussistenza dell'estorsione, dimostrando la concreta idoneità della minaccia (il ricorrente, fingendosi avvocato, minacciava che in mancanza della consegna di preziosi e carta di credito non sarebbe intervenuto per evitare la carcerazione del figlio) a coartare la volontà della persona offesa. La Cassazione ha quindi escluso la rinnovazione del sindacato sulla valutazione probatoria non adeguatamente contestata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come applicabile quando l'agente prospetta un pericolo il cui verificarsi è attribuibile direttamente o indirettamente all'agente, producendo una coartazione della volontà della vittima e non una mera induzione in errore.
Norma richiamata nell'imputazione originaria; applicazione confermata dalla Corte d'appello e non contestata in Cassazione.
art. 640, comma secondo, n. 2 cod. pen.
art. 640, comma secondo, n. 2 cod. pen.
Riferimento al concetto di truffa "vessatoria": la Corte ricorda che la truffa aggravata si configura quando il danno è prospettato come possibile ed eventuale e non è direttamente attribuibile all'agente, con la vittima che agisce in stato di errore senza essere coartata.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato; applicazione contestuale alle imputazioni penali.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente ex art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, pronunce citate)
Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017
La Corte richiama precedenti che distinguono estorsione e truffa in relazione alla percezione del pericolo: la minaccia può essere reale o immaginaria, ma rileva la sua percezione come seria ed efficace da parte della vittima; il criterio distintivo è se il pericolo è attribuibile all'agente e produce coartazione della volontà.
Corte Costituzionale, n. 186/2000
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla valutazione della responsabilità e alla quantificazione della sanzione pecuniaria in sede di condanna per ricorso inammissibile; utilizzata come parametro per la liquidazione della sanzione equitativa.
Massime di principio
- La distinzione fra estorsione e truffa aggravata si basa sulla natura del pericolo prospettato: se il danno è attribuibile all'agente e la minaccia è idonea a coartare la volontà della vittima, si configura estorsione; se il danno è presentato come possibile ed eventuale e induce la vittima in errore senza coartazione, si profila la truffa.
- La minaccia può essere anche di un male immaginario: ciò che rileva è la percezione della vittima della serietà e dell'efficacia della rappresentazione intimidatoria.
- La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non riesamina liberamente le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito se queste risultano motivate in modo coerente; i motivi generici o una mera richiesta di diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- La qualificazione giuridica dei fatti dipende dall'analisi concreta della condotta e delle sue conseguenze sulla volontà della vittima; la presenza di un 'se non farai X, accadrà Y' attribuibile all'agente è elemento tipico di estorsione.
- Gli appellanti/ricorrenti sono esposti al rischio di condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è giudicato infondato o inammissibile per profili di colpa nell'impugnazione.
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