Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un soggetto che aveva rivestito la carica di amministratore della società poi fallita proponeva domanda di insinuazione al passivo in prededuzione per euro 101.399,67, assumendo di avere effettuato pagamenti a favore di terzi creditori della società e di vantare, per ciò, un credito qualificabile come finanziamento soci. Il giudice delegato rigettava la domanda; l’opposizione ex art. 98 l. fall. era a sua volta rigettata dal Tribunale di Forlì, che riteneva assorbente l’inammissibilità della domanda tardiva perché il richiedente non aveva provato che il ritardo nel deposito della domanda non fosse a lui imputabile. In particolare, il tribunale riteneva non dimostrata la dedotta rottura del server aziendale che avrebbe impedito la ricostruzione dei pagamenti, e priva di adeguato principio di prova anche l’affermazione secondo cui il ritardo dipendesse dagli istituti di credito. Inoltre osservava che, in ragione della carica ricoperta, era implausibile che il richiedente non fosse a conoscenza del fallimento e dei pagamenti effettuati. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la falsa applicazione dell’art. 99 l. fall., lamentando che la curatela, non costituita tempestivamente, fosse stata comunque ammessa a svolgere piene difese all’udienza senza concedergli termine per replicare; dall’altro la falsa applicazione dell’art. 101 l. fall. e il vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse ignorato il fatto storico della rottura del server aziendale e avesse illegittimamente omesso di ammettere i mezzi istruttori richiesti in udienza per ricostruire le somme pagate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura era generica perché non specificava quali difese effettivamente svolte dalla curatela avrebbero leso il diritto di difesa del ricorrente, trattandosi peraltro di mere indicazioni fattuali già emergenti dagli atti; inoltre il ricorrente non chiariva quali repliche avrebbe voluto svolgere. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il tribunale aveva espressamente esaminato la dedotta rottura del server, ritenendola solo allegata e non provata, sicché non vi era alcun omesso esame di fatto decisivo; inoltre la doglianza sulla mancata ammissione delle prove era generica, perché il ricorrente non specificava quali mezzi istruttori avesse richiesto, e comunque li aveva articolati solo in udienza, quando erano già maturate le preclusioni dell’art. 99 l. fall. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la curatela non si è costituita in giudizio. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l’opposizione allo stato passivo; nel caso è stato confermato il rigetto dell’opposizione avverso il decreto del giudice delegato.
regola l’opposizione allo stato passivo e le relative preclusioni; la Corte ha ritenuto generica la censura sulle difese della curatela e ha valorizzato che le istanze istruttorie erano state formulate solo in udienza, quando le preclusioni erano già maturate.
richiamato in relazione alla domanda di insinuazione tardiva; la Corte ha escluso l’omesso esame del fatto della rottura del server perché il tribunale lo aveva esaminato e ritenuto non provato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è stato escluso perché il fatto storico dedotto era stato comunque considerato dal giudice di merito.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione del diritto di difesa deve essere specifica: chi la propone deve indicare con precisione quali difese della controparte sarebbero state ammesse illegittimamente e quali repliche concrete egli avrebbe voluto svolgere.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia espressamente considerato il fatto dedotto, anche per ritenerlo non provato o solo allegato.
- Le doglianze sulla mancata ammissione di mezzi istruttori devono essere autosufficienti e specifiche, indicando quali prove siano state richieste e in quale momento processuale; se le richieste sono formulate oltre le preclusioni, la censura non può fondare cassazione.
- Nella domanda di insinuazione tardiva al passivo, incombe sul richiedente dimostrare che il ritardo nel deposito non è a lui imputabile; la mera allegazione di ostacoli organizzativi o documentali non basta se non è sorretta da prova concreta.
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