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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17471/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società cooperativa pronunciata dal Tribunale su istanza di una banca, fondata su un decreto ingiuntivo che accertava il credito della banca e che era stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione. La corte d’appello ha rigettato il reclamo della società fallita, ritenendo che il credito fosse definitivamente accertato e che non rilevasse una futura iniziativa volta a far dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo. In cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 145 e 644 c.p.c. e dell’art. 188 disp. att. c.p.c., sostenendo che la notificazione del decreto ingiuntivo fosse radicalmente inesistente; ne ha inferito che la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non potesse sanare il vizio originario e che il credito posto a base dell’istanza di fallimento non fosse validamente accertato. La ricorrente ha anche affermato che non le era stato notificato alcun precetto, atto che avrebbe potuto consentirle di reagire al decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura aspecifica ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso la relazione di notificazione del decreto ingiuntivo né aveva spiegato, in modo puntuale, per quali ragioni tale notificazione dovesse ritenersi giuridicamente inesistente, limitandosi ad affermazioni assertive e al rinvio a un generico esame degli atti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente a rifondere le spese alla sola controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in tema di notificazione, ma non affrontato nel merito per l’inammissibilità della censura

  • art. 644 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’inefficacia del decreto ingiuntivo non opposto; la Corte non entra nel merito della deduzione

  • art. 647 c.p.c.

    evocato per la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo in mancanza di opposizione

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di inefficacia del decreto ingiuntivo; la Corte rileva che la ricorrente non aveva dedotto di averlo fatto valere tempestivamente

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    la censura è dichiarata inammissibile per aspecificità e per mancata riproduzione/descrizione puntuale dell’atto di notificazione e delle ragioni del vizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione dell’inesistenza o nullità della notificazione di un atto processuale deve essere formulata in modo specifico, con puntuale indicazione e riproduzione degli elementi fattuali e documentali rilevanti; non è sufficiente un’affermazione apodittica o un generico rinvio al contenuto degli atti.
  • La censura che investe il titolo posto a fondamento dell’istanza di fallimento è inammissibile se non chiarisce in modo completo quale iniziativa processuale sia stata o avrebbe dovuto essere intrapresa per contestarne l’efficacia e se non illustra il nesso tra il vizio denunciato e l’asserita illegittimità della declaratoria di fallimento.
  • La dichiarazione di esecutorietà di un decreto ingiuntivo per mancata opposizione non può essere utilmente contrastata in cassazione con deduzioni generiche sulla pretesa inesistenza della notificazione, se il ricorso non consente di verificare in concreto il vizio denunciato.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone che il ricorrente indichi specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda e ne renda percepibile il contenuto rilevante per il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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