Cassazione Civile, Ordinanza n. 29205/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Le società avevano stipulato una polizza "tutti i rischi" per gioiellieri, orafi e banchi metalli preziosi, comprensiva anche del rischio di rapina, e successivamente un'appendice di aumento temporaneo del massimale per ulteriori 300.000 euro. Dopo una rapina avvenuta durante il periodo di copertura, esse chiedevano l'indennizzo anche per la somma coperta dall'appendice, sostenendo che l'aumento temporaneo dovesse riferirsi a tutti i rischi già contemplati dalla polizza base. Le compagnie avevano invece liquidato solo il massimale della polizza originaria, ritenendo che l'appendice e il relativo intercalare richiamato coprissero esclusivamente il rischio furto e non anche la rapina. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, lamentando che la corte territoriale avesse valorizzato solo l'intestazione dell'appendice senza interpretarla nel complesso e senza dare rilievo al richiamo alla polizza base "tutti i rischi"; 2) nullità dell'intercalare mod. 1502 per mancata sottoscrizione e mancata conoscenza, assumendo che esso introducesse un patto aggiunto non validamente formato; 3) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., sostenendo che l'esclusione della rapina o la limitazione alla sola ipotesi di furto avrebbe richiesto specifica sottoscrizione come clausola limitativa della responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse effettuato un'interpretazione letterale non implausibile della polizza e dell'appendice, valorizzando l'intestazione dell'appendice riferita al solo furto e il richiamo all'intercalare 1502, che circoscriveva la copertura al medesimo rischio. Ha inoltre affermato che la clausola che specifica il rischio assicurato, limitandolo al furto, non è clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c., ma attiene al contenuto e ai limiti della garanzia, e quindi non richiede autonoma sottoscrizione. La Corte ha anche osservato che l'assunzione di un ulteriore rischio in modo parziale e separato non costituisce limitazione di un rischio originariamente già assunto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e delle somme ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Nell'interpretazione del contratto prevale il criterio letterale; il senso letterale delle parole è il primo strumento da usare e può essere assorbente rispetto agli altri criteri interpretativi.
I criteri interpretativi vanno applicati considerando il testo contrattuale nel suo complesso e le singole proposizioni che lo compongono.
I canoni integrativi operano solo se il significato letterale risulti ambiguo e i criteri strettamente interpretativi non siano sufficienti.
Richiamato tra i criteri interpretativi, ma non decisivo nel caso concreto, perché la Corte ha ritenuto sufficiente il dato letterale.
Richiamato tra i criteri interpretativi, ma non fondativo della decisione, che si è basata sul testo espresso della polizza.
Il criterio del dubbio contro il predisponente non viene applicato quando il tenore letterale della clausola e dell'appendice sia chiaro e non ambiguo.
Richiamato come criterio sussidiario di interpretazione, ma non utilizzato per sovvertire il significato testuale della pattuizione.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell'intercalare, ma la Corte non ha ravvisato alcuna nullità, ritenendo validamente formato il vincolo negoziale richiamato in polizza.
Richiamato dai ricorrenti in tema di requisiti del contratto e di validità del documento richiamato, ma ritenuto non violato.
Sono vessatorie le clausole che limitano le conseguenze della colpa/inadempimento o escludono il rischio garantito; non lo sono le clausole che precisano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, come quella che limita la copertura al solo furto.
La disciplina del contratto concluso mediante moduli o formulari non impone la doppia sottoscrizione per clausole che definiscono l'oggetto e i limiti della garanzia, anziché limitarla in senso vessatorio.
Il ricorso è stato trattato con il procedimento accelerato e la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata.
La Corte ha condannato la ricorrente anche per responsabilità aggravata, ritenendo applicabile la condanna equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, in ragione della soccombenza e della conformità della decisione alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di assicurazione, la clausola che delimita il rischio coperto o specifica che la copertura riguarda solo alcuni eventi non è di per sé clausola limitativa della responsabilità, ma attiene all'oggetto e ai limiti della garanzia, con conseguente non necessità di specifica approvazione ex art. 1341 c.c.
- L'interpretazione del contratto deve partire dal dato letterale complessivo della pattuizione; se il testo è chiaro, non è consentito sovrapporre interpretazioni teleologiche o sistematiche che ne alterino il significato espresso.
- Un'appendice di polizza richiamata e sottoscritta, che rinvii a un intercalare parte integrante del contratto, può validamente incorporare quel contenuto nel vincolo negoziale anche se l'intercalare non sia stato autonomamente sottoscritto, quando non si tratti di clausola vessatoria.
- La sottoscrizione specifica è richiesta per le clausole che escludono o limitano il rischio garantito; non è invece richiesta quando la pattuizione definisce in modo più ristretto una copertura aggiuntiva o successiva rispetto alla polizza base.
- In cassazione non è censurabile l'interpretazione di merito che risulti plausibile e ancorata al testo contrattuale, essendo il sindacato di legittimità limitato a vizi giuridici e non alla mera diversa lettura del documento.
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