Cassazione Penale, Ordinanza n. 01390/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza con cui era stata rigettata la domanda principale di affidamento in prova al servizio sociale, concedendo invece la misura subordinata della detenzione domiciliare. Deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la valutazione di inidoneità dell'affidamento in prova fosse carente e manifestamente illogica perché fondata solo sulla gravità dei reati e sulla pendenza di un procedimento penale, senza adeguato confronto con la relazione favorevole dell'UEPE/servizi sociali, con la risalenza nel tempo dei fatti (l'ultimo al 2016) e con il carattere meramente assertivo del richiamo al procedimento pendente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha osservato che il Tribunale di Sorveglianza aveva comunque indicato, sia pure sinteticamente, ragioni sufficienti a fondare il giudizio di attualità della pericolosità sociale, valorizzando un grave precedente penale in materia di armi e ricettazione nonché un recente carico pendente del gennaio 2024. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito si era motivatamente discostato dalle diverse valutazioni favorevoli contenute nella relazione UEPE. Le censure del ricorrente sono state giudicate manifestamente infondate e, in parte, volte a ottenere una diversa lettura del materiale valutativo, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione attiene alla valutazione dei presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e alla misura alternativa della detenzione domiciliare, nell'ambito del giudizio di sorveglianza.
Richiamato indirettamente dalla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, la cui concessione è rimessa a un giudizio di meritevolezza e di attualità della pericolosità sociale.
Richiamato indirettamente dalla misura alternativa della detenzione domiciliare, accolta in via subordinata dal giudice di sorveglianza.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza, la motivazione sul diniego dell'affidamento in prova può essere anche sintetica, purché dia conto in modo intelligibile delle ragioni della ritenuta attualità della pericolosità sociale.
- Il giudice di sorveglianza può discostarsi dalle valutazioni favorevoli dell'UEPE o dei servizi sociali, purché espliciti, anche per relationem, le ragioni del dissenso sulla base del complessivo quadro criminale e personale.
- La mera deduzione di una lettura alternativa degli elementi di fatto non integra vizio denunciabile in cassazione, quando la censura mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La rilevanza della risalenza dei precedenti o dei fatti non è decisiva se il giudice valorizza elementi attuali, come precedenti specifici recenti o procedimenti pendenti, ai fini del giudizio prognostico sulla pericolosità.
Come è indicizzato
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