Cassazione Penale, Sentenza n. 02655/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Cooperativa impugnava la sentenza per inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto processuale penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.), sostenendo che il Tribunale non aveva preliminarmente verificato che la persona offesa, citata anche come testimone (Ignazio Nicosia), fosse stata avvisata delle conseguenze della mancata comparizione previste dall'art. 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen.; e che, soprattutto in presenza della costituzione di parte civile, il giudice avrebbe dovuto accertare la reale volontà dell'ente rispetto a un'eventuale rinuncia implicita (anche verificando se il querelante fosse ancora il legale rappresentante dell'ente all'epoca dei fatti).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha rilevato che la citazione del teste Ignazio Nicosia era priva dell'avviso previsto dall'art. 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen., per cui la sua mancata comparizione non poteva integrare la cosiddetta remissione tacita di querela ai sensi dell'art. 152, comma 3, cod. pen. Ne è conseguito che la decisione di improcedibilità pronunciata dal Tribunale in favore dell'imputato è stata annullata per violazione di legge; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento perché si proceda con diversa composizione/valutazione.
Norme richiamate
art. 606, lett. b, cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di impugnazione: permette di dolersi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in sede di ricorso per cassazione.
Vi è ... remissione tacita ... quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone
Definisce la remissione tacita di querela collegata alla mancata comparizione del querelante quale testimone; la Corte ha rilevato che tale istituto opera solo se la citazione del teste abbia contenuto il previsto avviso.
art. 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Impone che la citazione a comparire per testimone contenga l'avviso delle conseguenze della mancata comparizione (ossia la possibile remissione tacita). La mancata indicazione di tale avviso impedisce l'applicazione delle conseguenze previste per la remissione tacita.
Norma richiamata in relazione alla costituzione di parte civile e alle implicazioni processuali: la Corte ha preso in considerazione la necessità di valutare l'effettiva volontà dell'ente costituito come parte civile rispetto a un'eventuale rinuncia implicita del querelante.
artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in relazione al trattamento del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti e alla mancata richiesta di trattazione orale nei termini.
Massime di principio
- La mancata comparizione del querelante citato come teste può integrare remissione tacita solo se la citazione conteneva l'avviso previsto dall'art. 142 disp. att. (lett. d-bis); in mancanza di tale avviso la mancata presenza non produce automaticamente la remissione.
- Quando la persona che ha presentato la querela è anche rappresentante di un ente poi costituito parte civile, il giudice deve accertare, prima di dichiarare l'improcedibilità per remissione tacita, se l'ente abbia effettivamente inteso rinunciare alla pretesa: ciò richiede verifica della rappresentanza e della volontà dell'ente.
- L'omissione di avvisi formali nella citazione del teste è una violazione procedurale rilevante che può determinare l'annullamento della decisione favorevole all'imputato fondata su remissione tacita.
- Il tribunale non può decidere sulla improcedibilità basandosi soltanto sulla mancata comparizione del querelante senza verificare la validità formale della sua citazione e l'eventuale giustificazione della sua assenza.
- A tutela dei diritti della parte civile/ente, è opportuno che la difesa o la stessa parte civile sollevino tempestivamente eccezioni sulla regolarità della citazione-testimone e sulla circostanza della rappresentanza, per evitare che omissioni formali producano effetti sostanziali.
Testo integrale
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