Cassazione Penale, Sentenza n. 51595/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della qualificazione giuridica del fatto (contestazione che l'immobile non potesse essere considerato "privata dimora" essendo disabitato da anni) e censura per omissione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. e carenza di motivazione circa la mancata applicazione delle pene sostitutive previste dalla legge 689/1981 (modificata d.lgs. 150/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto aggravato ai sensi dell'art. 624-bis c.p., aggravato dall'art. 625 n.2 c.p., poiché l'immobile, pur disabitato, non era abbandonato, era mantenuto, custodiva effetti personali della proprietaria ed era chiuso a chiave, quindi rientrava nella nozione di privata dimora. Quanto all'art. 545-bis c.p.p., ha confermato che il giudice non era tenuto a pronunciarsi sulle pene sostitutive in assenza di una richiesta dell'imputato in udienza; inoltre la Corte territoriale ha motivato che i precedenti e la pericolosità dell'imputato rendevano inidonee le pene sostitutive. Conseguentemente è stato confermato l'esito sanzionatorio (pena determinata dalla Corte d'appello: 3 anni e 4 mesi di reclusione e €800 di multa, con applicazione delle attenuanti e compensazione con la recidiva) e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Riconoscimento della partecipazione in concorso all'azione criminosa; utilizzato per inquadrare la responsabilità congiunta degli imputati.
La Corte ha confermato che anche un immobile non attualmente abitato può rientrare nella nozione di "privata dimora" se non abbandonato, custodito, mantenuto e riconducibile alla sfera privata del titolare, valorizzando il rapporto stabile con la persona e la presenza di effetti personali.
Aggravamento contestato e ritenuto sussistente in ragione delle modalità e delle circostanze del furto.
«Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti».
L'obbligo di dare avviso sussiste se ricorrono le condizioni per la sostituzione, ma il giudice di appello non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio sulle pene sostitutive in assenza di una richiesta dell'imputato in udienza; inoltre la decisione negativa richiede motivazione adeguata.
art. 53 legge 24/11/1981 n. 689
Individua le pene sostitutive applicabili; il giudice deve valutare la loro idoneità rispetto alla rieducazione e alla prevenzione del pericolo di nuovi reati.
art. 58 legge 24/11/1981 n. 689 (modificato d.lgs. 150/2022)
Testo richiamato: il giudice, se non ordina la sospensione condizionale, può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
La valutazione riguarda l'idoneità delle pene sostitutive a fini rieducativi e di prevenzione; precedenti gravi e recenti possono escludere la sostituibilità se ne compromettono l'efficacia.
art. 95 d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (disciplina transitoria)
Stabilisce che le nuove disposizioni sulle pene sostitutive si applicano anche ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma; non elimina l'esigenza che la richiesta di sostituzione sia formulata entro l'udienza di discussione in appello.
Norma richiamata nella disciplina delle nuove pene sostitutive; la Corte ha valutato la loro applicabilità secondo i criteri nuovi e transitori.
Criteri di determinazione della pena che il giudice deve considerare anche nella valutazione dell'idoneità delle pene sostitutive.
art. 597, comma quinto, cod. proc. pen.
Limita il potere del giudice di appello di intervenire d'ufficio su aspetti non devoluti: il principio impedisce al giudice di applicare sanzioni sostitutive senza una specifica richiesta, salvo le ipotesi tassative previste.
art. 59 legge 24/11/1981 n. 689
Riguarda le preclusioni soggettive all'applicabilità delle pene sostitutive; la Corte ha rilevato l'assenza di preclusioni formali ma ha ritenuto comunque inefficaci le sostituzioni per ragioni concrete legate ai precedenti.
Massime di principio
- Un immobile disabitato può essere qualificato "privata dimora" se non è abbandonato, è mantenuto, custodito (es. chiuso a chiave) e contiene effetti personali riconducibili al titolare; non è necessaria la presenza abitativa continuativa.
- Per la ricaduta nell'art. 624-bis occorre valutare il rapporto stabile tra luogo e vita privata del titolare, la non accessibilità senza consenso e la destinazione del luogo alla dimora, anche se l'abitazione non è attualmente occupata.
- Il giudice di appello non è obbligato a pronunciarsi sulle pene sostitutive d'ufficio: l'imputato deve formulare la richiesta, che può essere presentata anche in udienza di discussione in appello entro i termini stabiliti dalla disciplina transitoria.
- La valutazione sull'applicabilità delle pene sostitutive si fonda sull'idoneità delle stesse a perseguire la rieducazione e la prevenzione; precedenti penali gravi e recenti possono legittimamente escluderne l'applicazione per inefficacia rieducativa.
- In sede di impugnazione, la difesa che intenda ottenere l'applicazione di pene sostitutive deve farne esplicita e tempestiva richiesta e il giudice deve motivare positivamente o negativamente la scelta; una motivazione manifestamente illogica può essere censurata in Cassazione.
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