Cassazione Penale, Sentenza n. 20502/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata in concorso con la contestazione della circostanza aggravante del metodo mafioso. Il ricorrente deduceva carenze motivazionali e violazione di legge: mancata prova di appartenenza o di condanne per reati associativi, insufficienza della provenienza delle minacce da soggetti inseriti in contesto mafioso per configurare l'aggravante, mancanza di riferimento esplicito all'appartenenza mafiosa nelle minacce, inesistenza di elementi che dimostrino la consapevolezza di Gianluca Pesce dell'impiego del metodo mafioso, e insufficiente percezione da parte della vittima della natura mafiosa delle condotte dei correi.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e in parte per genericità. La Corte conferma che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, ritenendo provata la partecipazione e la consapevolezza di Gianluca Pesce nella condotta estorsiva sulla base delle intercettazioni, del ruolo avuto nella vicenda (introduzione del tema della garanzia e del pegno) e delle pregresse condanne che dimostrano l'appartenenza al contesto clan Pesce. La Corte ribadisce che non è necessaria l'esplicita enunciazione del vincolo mafioso quando opera il contesto intimidatorio noto e la riferibilità degli estortori alla famiglia mafiosa. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per inserimento nella cartella personale.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. lett. e
censura su profili motivazionali (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità)
Motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta non affetta da aporie o illogicità manifeste; la doglianza difensiva non ha confrontato adeguatamente passaggi motivazionali chiave
art. 606 cod. proc. pen. lett. b
inosservanza o erronea applicazione della legge penale
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma sostanziale (art. 416-bis) e quindi ha respinto la censura di erronea applicazione della legge penale
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
aggravante del metodo mafioso
La circostanza aggravante ha natura oggettiva e riguarda le modalità di realizzazione dell'azione; può essere valutata anche a carico del concorrente se questi era a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso o lo ha ignorato per colpa
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
La pronuncia di inammissibilità comporta la condanna alle spese del procedimento e, se ravvisati profili di colpa, l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
inserimento nella cartella personale del detenuto
Trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per annotazione nella documentazione del detenuto
Massime di principio
- Per la configurazione dell'aggravante del metodo mafioso non è sempre necessaria l'esplicita evocazione del vincolo associativo: la notorietà del clan, la fama criminale degli estortori, il contesto territoriale e le modalità intimidatorie possono rendere superflua l'esplicitazione del riferimento mafioso.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis è di natura oggettiva ma può essere applicata al concorrente solo se risulta che egli fosse consapevole dell'impiego del metodo mafioso o ne abbia ignorato l'impiego per colpa; elementi quali precedenti condanne per reati connessi al metodo mafioso e un ruolo attivo nella condotta rafforzano la presunzione di tale consapevolezza.
- Nelle valutazioni probatorie vanno considerati non solo i singoli atti intimidatori ma anche il quadro complessivo: conversazioni intercettate, assunzione di credito, sproporzione delle richieste, partecipazione collettiva e la reazione delle vittime possono indicare la mafiosità dell'azione.
- In sede di impugnazione verso ordinanze cautelari è necessario affrontare e confutare specifici passaggi motivazionali del provvedimento impugnato; deduzioni generiche o lacunose possono rendere il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o genericità.
- L'introduzione di elementi di responsabilità pregressa (condanne per reati associativi o per reati con metodo mafioso) incide pesantemente sulla valutazione della consapevolezza del concorrente e sulla possibile estensione dell'aggravante a sua carico.
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