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Sentenza

Sentenza del 12/04/2017 n. 9468 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 32/31/11, depositata il 15 aprile 2011, denunciando l’insufficiente motivazione sulla natura effettiva dell’attività svolta dalla Fondazione. Secondo l’Agenzia, la CTR non aveva valutato gli elementi che indicavano un’attività prevalentemente commerciale: gli ospiti bisognosi di assistenza sarebbero stati meno di un terzo e l’attività assistenziale sarebbe stata marginale rispetto alla gestione remunerativa di una casa-albergo per persone non indigenti, con commistione tra le due attività. Tali circostanze erano dedotte in relazione agli artt. 87, comma 1, lett. d), e 111-bis, comma 1, TUIR.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia: benché la CTR avesse richiamato il corretto criterio per verificare la perdita della qualifica di ente non commerciale, aveva motivato in modo assertivo e astratto, senza esaminare gli elementi concreti addotti dall’Ufficio. Ha quindi cassato la sentenza che aveva confermato l’annullamento degli avvisi IVA e IRPEG per gli anni d’imposta 2002 e 2003, e ha rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte di cassazione non ha stabilito che la Fondazione svolgesse effettivamente attività commerciale: tale accertamento è rimesso al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La CTR, pur avendo richiamato il corretto principio di diritto in merito alla verifica della perdita della qualifica di ente non commerciale, ha tuttavia svolto una motivazione assertiva ed astratta, priva dell'esame degli elementi portati dall'Agenzia a sostegno della natura commerciale dell'ente.

    La motivazione è censurabile quando non valuta elementi concreti, potenzialmente decisivi, relativi al fatto controverso. La cassazione è stata disposta per il difetto di esame e motivazione, non per un definitivo accertamento della natura commerciale dell’ente.

  • Art. 87, comma 1, lett. d), TUIR

    La disposizione è richiamata dall’Agenzia, insieme all’art. 111-bis TUIR, a sostegno della verifica della natura non commerciale dell’ente sulla base dell’attività concretamente svolta; la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.

  • Art. 111-bis, comma 1, TUIR

    La disposizione è richiamata dall’Agenzia per sostenere che l’attività effettiva, se prevalentemente commerciale, possa rilevare ai fini della perdita della qualifica di ente non commerciale. La Corte non decide nel merito se tale perdita si sia verificata.

  • Art. 149 TUIR

    La norma è menzionata in relazione alla verifica della perdita della qualifica di ente non commerciale. La Corte rileva che il giudice di appello aveva richiamato il criterio corretto, ma non aveva esaminato adeguatamente gli elementi fattuali necessari ad applicarlo.

Massime di principio

  • La natura commerciale o non commerciale di un ente va valutata considerando l’attività effettivamente svolta, non soltanto le finalità statutarie o la qualificazione astratta dei servizi.
  • Nel valutare un ente assistenziale possono essere rilevanti la proporzione tra utenti bisognosi e non bisognosi, il peso economico delle attività remunerative e l’eventuale commistione tra attività assistenziale e commerciale; gli elementi specifici devono però essere accertati dal giudice di merito.
  • Una decisione che richiama il criterio giuridico corretto può essere cassata se non esamina gli elementi concreti e potenzialmente decisivi dedotti dalle parti. L’accoglimento per difetto di motivazione non equivale, di per sé, a riconoscere la fondatezza nel merito della pretesa tributaria.

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