Cassazione Penale, Sentenza n. 18240/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di liberazione anticipata per cinque semestri, deducendo: (1) violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. perché il Tribunale non ha spiegato perché una condanna per delitto commesso il 20/04/2018 potesse incidere su un semestre molto anteriore (12/12/2014 - 16/06/2015); (2) motivazione apparente e insufficiente sul rigetto relativo al secondo, terzo e quinto semestre, con riferimento a generici richiami disciplinari e atteggiamenti "offensivi" non adeguatamente descritti e valutati rispetto alla effettiva partecipazione all'opera rieducativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha richiamato i principi secondo cui la liberazione anticipata è discrezionale ma richiede motivazione esplicita sulla partecipazione rieducativa secondo i criteri dell'art. 103, comma 2, del regolamento d'esecuzione (D.P.R. 30/06/2000, n.230). Ha ritenuto legittima la valutazione negativa dei giudici di merito con riguardo ai semestri più recenti (20/04/2018 - 09/11/2018; 09/09/2019 - 09/03/2020; 09/09/2020 - 09/03/2021), in quanto sussistono una grave rapina aggravata e sanzioni disciplinari significative. Ha però annullato l'ordinanza limitatamente al semestre 12/12/2014 - 16/06/2015 per carenza motivazionale: il Tribunale non ha spiegato perché il fatto del 20/04/2018, pur gravissimo, possa retroagire fino a cancellare la valutazione positiva del periodo anteriore, nonostante l'applicabilità del principio per cui fatti successivi possono incidere sui semestri precedenti solo se particolarmente sintomatici. Rinvia il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame su quel semestre.
Norme richiamate
Esige motivazione a pena di nullità; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivare richiede spiegazioni specifiche quando si ritiene che fatti successivi incidano su periodi precedenti
art. 54 Ord. peri.
Individua la prova della partecipazione all'opera di rieducazione quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata; la Corte richiama che tale valutazione riguarda impegno trattamentale e mantenimento di rapporti corretti
art. 103, comma 2, regolamento d'esecuzione (D.P.R. 30/06/2000, n. 230)
Definisce i criteri per valutare la partecipazione all'opera di rieducazione: impegno nelle attività trattamentali e mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna
art. 1, comma 1, D.P.R. n. 2309 del 2000
Richiamato nel testo quale fonte che descrive gli interventi trattamentali offerti al detenuto (il riferimento testuale nella sentenza appare contenere un refuso numerico ma la ratio è l'offerta di interventi per interessi umani, culturali e professionali)
art. 69-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma richiamata per il reclamo in sede amministrativa/penitenziaria; nella vicenda il ricorrente aveva già fatto ricorso ex art. 69-bis per contestare la motivazione del diniego
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata va effettuata semestre per semestre, ma fatti successivi possono incidere sui periodi antecedenti solo se sono particolarmente gravi e sintomatici di mancata rieducazione
- Il diniego della liberazione anticipata è discrezionale, ma deve essere esplicitamente motivato: la motivazione deve spiegare il nesso causale e prognostico tra condotte (anche successive) e mancata partecipazione all'opera rieducativa
- Le sanzioni disciplinari interne (soprattutto se ripetute o rilevanti) sono elementi legittimi e utilizzabili dai giudici per valutare la mancata adesione al trattamento
- Se la decisione si fonda su fatti successivi al semestre valutato, il giudice deve rendere esplicite le ragioni per cui quei fatti estendono i loro effetti retroattivi sulla valutazione del periodo precedente
- In caso di motivazione carente o apparente il ricorso può avere esito favorevole limitatamente alle parti prive di adeguata spiegazione, con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito
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