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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23386/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già appellante, aveva definito il giudizio di secondo grado con richiesta concordata ex art. 599-bis c.p.p., ottenendo una parziale riforma della decisione di primo grado e una riduzione della pena. Con il ricorso per cassazione, il difensore ha proposto tre motivi: per il capo A ha dedotto violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 116 c.p., oltre a vizi di motivazione; per il capo B ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, nonché inosservanza dell'art. 116, comma 2, c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproponevano motivi di appello già oggetto di rinuncia nel concordato e miravano anche a una diversa lettura del fatto, quindi erano precluse in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che, nel giudizio di appello definito con pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., il controllo del giudice riguarda solo la legalità della pena; il giudice non è tenuto a valutare il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o nullità/inutilizzabilità non devolute, e l'accordo comporta rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse, salvo l'ipotesi di pena illegale. Poiché i motivi erano reiterativi di quelli rinunciati e sollecitavano una rivalutazione del fatto, il ricorso è stato ritenuto non consentito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sulle pene in appello determina una definizione concordata del giudizio; le censure che ripropongono motivi già rinunciati risultano precluse in cassazione, salvo il controllo sulla legalità della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel caso di concordato in appello il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando i motivi relativi siano stati rinunciati.

  • art. 116 c.p.

    La doglianza sull'erronea applicazione della norma, nel contesto esaminato, è stata reputata inammissibile perché reiterava censure già rinunciate e comportava una diversa lettura del fatto.

  • art. 116, comma 2, c.p.

    La censura relativa al comma 2 è stata considerata parte di motivi non deducibili in cassazione dopo il concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità è stata resa senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata, poiché il ricorso non investiva la motivazione del provvedimento ma era comunque precluso.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    Richiamato in relazione alla disciplina della trattazione camerale partecipata, distinta dalla procedura semplificata prevista per l'inammissibilità.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato nel confronto con la disciplina della trattazione camerale partecipata dei ricorsi.

  • art. 620 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con accordo sulle pene, il controllo del giudice è limitato alla verifica della legalità della pena concordata, non potendo il giudice sostituire l'accordo delle parti con una diversa valutazione del merito.
  • La richiesta di pena concordata comporta rinuncia ai motivi di appello non coltivati; pertanto, in cassazione non possono essere riproposte censure già oggetto di rinuncia, nemmeno se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale.
  • Quando il ricorso per cassazione, dopo il concordato in appello, mira sostanzialmente a una nuova lettura del fatto o a rimettere in discussione la responsabilità già devoluta e poi rinunciata, esso è inammissibile per difetto di deducibilità.
  • La decisione di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ritenuto congruo, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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