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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22618/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato estratto di ruolo e cartelle di pagamento relative a IRPEF e altri tributi per annualità 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017. La CTP aveva accolto il ricorso; l'ente della riscossione aveva proposto appello. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo non provata la notifica delle cartelle, osservando che in primo grado il concessionario non aveva prodotto la relativa documentazione, nonostante uno specifico ordine di esibizione. In cassazione l'ente ha dedotto un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 210 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel non valutare la documentazione sulla regolare notifica delle cartelle, prodotta solo in appello, benché ammissibile nel processo tributario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: nel processo tributario l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di prove documentali anche preesistenti al primo grado e anche se la parte era rimasta contumace. La CTR ha quindi erroneamente escluso la valutazione dei documenti sulla notifica e ha omesso di esaminare elementi che potevano legittimamente entrare nel processo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario sono ammissibili in appello prove documentali anche se preesistenti al giudizio di primo grado e anche se non prodotte in quella fase, inclusa l'ipotesi di contumacia della parte.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro violato per la mancata valutazione della documentazione prodotta in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato come vizio processuale per la dedotta erronea applicazione delle regole sulla prova documentale e sulla valutazione degli atti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione in appello di documenti anche preesistenti al primo grado, senza che la loro mancata produzione iniziale comporti di per sé inutilizzabilità.
  • La prova documentale sulla regolare notifica di cartelle o atti della riscossione, se prodotta in appello e astrattamente ammissibile, deve essere valutata dal giudice di secondo grado ai fini della decisione.
  • È viziata la decisione del giudice tributario che rigetti l'appello assumendo l'assenza di prova già in primo grado, senza considerare documenti successivamente introdotti ma processualmente ammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

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