Cassazione Penale, Ordinanza n. 33174/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva revocato la statuizione sulla quantificazione del danno rimettendo le parti davanti al giudice civile, ma aveva confermato la condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, c.p. I primi due motivi denunciavano vizi motivazionali quanto all'individuazione dell'imputato quale responsabile e quanto alla configurazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, nonché violazione di legge. Il terzo motivo censurava l'eccessiva entità della pena. Il difensore del responsabile civile Generali Italia s.p.a. aveva depositato memoria chiedendo l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi riproponevano le medesime censure già formulate in appello e respinte dalla Corte territoriale, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata né indicare specifiche ragioni di diritto o elementi di fatto idonei a evidenziarne l'erroneità. Il terzo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione conferente sulla determinazione della pena e la sanzione era stata applicata in misura media o prossima al minimo edittale, ambito nel quale la scelta del giudice di merito, implicitamente basata sui criteri dell'art. 133 c.p., non è normalmente sindacabile in cassazione. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata per la condanna dell'imputato per omicidio colposo, nella forma indicata dalla sentenza.
Richiamato quanto ai requisiti di specificità dei motivi di impugnazione; l'atto deve indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura.
Richiamato quale fondamento dell'inammissibilità dell'impugnazione priva di una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato.
I criteri di commisurazione della pena possono sorreggere implicitamente la scelta di una pena media o prossima al minimo edittale; tale scelta è riservata al giudice di merito e non richiede una motivazione analitica, salvo specifiche esigenze motivazionali.
Applicato quanto alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi già proposti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi in modo puntuale e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la generica denuncia di carenza o illogicità della motivazione, non correlata al contenuto della decisione impugnata, non soddisfa tale requisito.
- La determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sorretta anche da una motivazione non analitica, implicitamente riferibile ai criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione specifica e dettagliata è richiesta soprattutto quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33145/2026 del 09/09/2026
- ordinanza_penale · 9 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33164/2026 del 09/09/2026
- ordinanza_penale · 9 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33165/2026 del 09/09/2026
- ordinanza_penale · 9 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33166/2026 del 09/09/2026
- ordinanza_penale · 9 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33167/2026 del 09/09/2026
- ordinanza_penale · 9 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33168/2026 del 09/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →