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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19742/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il diniego di liberazione anticipata relativo al semestre 12/07/2022 - 12/01/2023. Sosteneva che era legittimato a trovarsi nell'abitazione per un cambio di domicilio comunicato, che la donna presente era la madre e non una compagna, che il denaro trovato era di provenienza lecita (pensione della madre e redditi del ricorrente) e che la contestazione per detenzione di stupefacente era stata archiviata, sicché il Tribunale non avrebbe potuto ricostruire il fatto in maniera diversa dall'autorità giudiziaria che aveva disposto l'archiviazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione del rigetto non fosse fondata sulla rilevanza penale dell'evento archiviato, bensì sul comportamento complessivo tenuto dal condannato il 12/10/2022: opposizione al controllo dei Carabinieri (chiusura dell'inferriata per impedire l'ingresso), nonché riscontro della detenzione di residui di stupefacente, di un bilancino di precisione e di consistente denaro contante. Tale comportamento è stato valutato come indice molto evidente della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, presupposto necessario per la concessione della liberazione anticipata ex art. 54 l. 354/1975. Il ricorso, che non ha efficacemente contrastato questa valutazione (limitatosi a prospettare il domicilio, la qualità della convivente e possibili fonti lecite del denaro), è stato dunque ritenuto infondato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 1, legge 354/1975

    "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare"

    La liberazione anticipata è subordinata alla prova effettiva della partecipazione all'opera di rieducazione (non presuntiva). La valutazione del comportamento del detenuto è discrezionale e richiede che emerga concretamente la "partecipazione", per cui fatti contrari a tale partecipazione possono legittimamente impedire la concessione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina l'addebito delle spese del procedimento al ricorrente a seguito del rigetto del gravame; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata ex art. 54 l. 354/1975 richiede che il detenuto "abbia dato prova" di partecipazione all'opera di rieducazione: la valutazione è di merito e discrezionale, non automatica.
  • Comportamenti concreti ostili all'attività di polizia (es. impedire un controllo) e il riscontro oggettivo di elementi collegabili a comportamenti illeciti (stupefacenti, bilancino, consistente denaro contante) sono indici forti che possono giustificare il diniego di benefici premianti come la liberazione anticipata.
  • L'archiviazione o l'esito favorevole di un procedimento penale non obbliga l'organo che valuta benefici penitenziari a ignorare i fatti materiali: può valutare autonomamente il comportamento complessivo del detenuto ai fini della rieducazione.
  • Argomentazioni formali (es. cambio di domicilio, rapporto di parentela dell'occupante, possibile provenienza lecita del denaro) sono inidonee se non smentiscono o contestano specificamente i fatti rilevanti che motivano la valutazione negativa (es. la condotta oppositiva e il reperto di stupefacenti/strumenti di peso).
  • Per impugnare con efficacia un diniego di provocazione/beneficio penitenziario occorre attaccare direttamente la valutazione di fatto e la sua logica (ad esempio fornendo elementi probatori che escludano la responsabilità o la rilevanza dei fatti contestati), non limitarsi a argomentazioni che non incidono sul nucleo probatorio utilizzato dal giudice.

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