Cassazione Penale, Sentenza n. 13689/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal Gip di Barcellona Pozzo di Gotto sui saldi bancari di Bonina Immacolato (e, in caso di incapienza, sui beni immobili riconducibili a quest'ultimo) e che aveva altresì imposto un vincolo reale sull'immobile di proprietà di Brigandì Carmela per quota riconducibile all'indagato. In cassazione il Pubblico Ministero deduceva violazioni di norme sul sequestro (artt. 321 c.p.p., 10-ter e 12-bis d.lgs. 74/2000) sostenendo, fra l'altro, che la disponibilità dell'immobile era comprovata dalla residenza e presenza dell'indagato; inoltre contestava la valutazione sulla rilevanza dell'istanza di ammissione al concordato preventivo, sostenendo che il mero deposito non può costituire scriminante rispetto all'obbligo tributario e non impedisce il pagamento dei debiti successivamente scaduti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero di Barcellona Pozzo di Gotto per mancata legittimazione ad impugnare: ai sensi dell'art. 325 c.p.p. la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali spetta all'ufficio requirente presso l'organo la cui decisione è impugnata (qui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina), e non all'ufficio che aveva richiesto il sequestro in sede di Gip. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali relative alla disponibilità dell'immobile o alla rilevanza dell'istanza di concordato, rigettando il ricorso per incompetenza del ricorrente.
Norme richiamate
La legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti relativi a misure cautelari reali spetta esclusivamente all'ufficio requirente presso l'organo la cui decisione è impugnata; non può essere esercitata dall'ufficio requirente di altro organo
La specifica previsione di legittimazione per le misure personali (art. 311, comma 1) non è richiamata da art. 325 e non si estende quindi alla disciplina delle misure reali; ciò giustifica la diversa titolarità a proporre ricorso
Norma richiamata nelle doglianze relative alla legittimità del sequestro preventivo; la Corte non ha deciso sul merito ma la norma è stata invocata dal ricorrente
Norma relativa agli illeciti tributari e ai provvedimenti cautelari; è stata richiamata dal ricorrente in relazione al concetto di disponibilità dei beni, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito
Richiamata in relazione alla nozione di disponibilità e alla rilevanza per il sequestro; la Corte non si è pronunciata sul merito
art. 161, 167, 168, 182-quinquies r.d. n. 267/1942
Norme fallimentari e sul concordato preventivo invocate nella discussione sull'effetto del deposito dell'istanza di concordato; la Corte non ha risolto il merito della relativa questione
Richiamato in relazione alla scriminante dell'adempimento di un dovere pubblico (ordine dell'autorità) invocata dal ricorrente; la Corte non ha esaminato la fondatezza della doglianza
Massime di principio
- Per i ricorsi per cassazione avverso provvedimenti sulle misure cautelari reali la legittimazione spetta all'ufficio requirente collegato all'organo la cui decisione è impugnata (art. 325 c.p.p.): verificare sempre quale sia l'ufficio competente prima di proporre ricorso
- La disciplina della legittimazione è diversa per le misure personali (art. 311 c.p.p.) e per le misure reali (art. 325 c.p.p.); non si presume oscillazione automatica del potere di impugnare tra uffici diversi
- Se si impugna un provvedimento cautelare su basi di diritto sostanziale (es. disponibilità di beni ai fini del sequestro, effetti del concordato), è essenziale che il ricorso sia ammissibile sul piano soggettivo (legittimazione), altrimenti le questioni di merito non saranno esaminate
- La sola residenza o la presenza dell'indagato in un bene non è automaticamente sufficiente a dimostrare la sua "disponibilità" ai fini cautelari: è necessario comprovare l'effettivo esercizio di poteri corrispondenti al diritto di proprietà o altri elementi idonei a fondare il vincolo cautelare
- Il deposito di un'istanza di concordato preventivo non produce automaticamente uno status che impedisca il pagamento di debiti successivi né costituisce di per sé una scriminante rispetto all'obbligazione tributaria; eventuali effetti protettivi richiedono atti o divieti espressi del giudice competente o previsioni normative chiare
- In caso di dubbi procedurali sulla legittimazione a impugnare, valutare tempestivamente la sostituzione del ricorrente con l'ufficio competente o la rimessione della questione all'ufficio legittimato per evitare inammissibilità
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