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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07677/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione nella sentenza d'appello rispetto alle specifiche censure sollevate in appello: a) inattendibilità della testimonianza del direttore dell'ufficio postale Roberto Cordiano per ripetute contraddizioni; b) inaffidabilità e discrasie temporali nelle due informative/registrazioni di polizia giudiziaria (del 03/03/2018 e del 29/06/2018) contenenti immagini estratte dagli impianti di videosorveglianza, che avrebbero reso incerta la presenza dell'imputato nell'ufficio postale al momento dell'operazione fraudolenta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata e disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina affinché si pronunci espressamente sui rilievi difensivi omessi. La Cassazione ha ritenuto la motivazione dell'appello apparente poiché i giudici di secondo grado non hanno valutato le deduzioni difensive decisive relative alla attendibilità del testimone e alle discrasie nelle immagini di videosorveglianza. Inoltre la Corte ha chiarito che il reato di truffa commesso il 27/02/2018 non è ancora estinto per prescrizione: il termine di prescrizione massimo era fissato al 27/08/2025, ma sono stati conteggiati 753 giorni complessivi di sospensione (diverse cause), posticipando la prescrizione al 19/09/2027.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Consente la trattazione in pubblica udienza su rituale richiesta del difensore; la richiesta del ricorrente è stata formulata ai sensi di questa norma e ha dato luogo alla discussione in udienza.

  • art. 159 cod. pen.

    Disciplina la sospensione del corso della prescrizione; la Corte richiama l'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 per i reati commessi nel relativo intervallo temporale e la necessità di tener conto dei giorni di sospensione ai fini del calcolo della prescrizione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto la disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; la Cassazione afferma che non è stata abrogata retroattivamente dalle successive leggi citate.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Modifica la disciplina della prescrizione per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 in poi; la sentenza distingue l'applicazione delle diverse discipline in base alla data del fatto criminoso.

Massime di principio

  • Un giudice d'appello deve affrontare e valutare espressamente le censure difensive rilevanti e specifiche; il mero rinvio alla motivazione di primo grado senza confronto diretto può determinare l'annullamento per motivazione apparente.
  • Quando la sentenza di condanna si fonda su elementi combinati (deposizione testimoniale e immagini di videosorveglianza), la corte d'appello deve valutare separatamente e congiuntamente l'attendibilità del testimone e la congruenza tecnica delle immagini, risolvendo eventuali contraddizioni o discrepanze.
  • L'omissione di risposta a deduzioni che hanno carattere di decisività per il giudizio di responsabilità costituisce vizio motivazionale tale da far prevalere il ricorso per cassazione.
  • Nel calcolo della prescrizione occorre tener conto delle sospensioni disposte e della giurisprudenza che indica quale disciplina anti-prescrizione si applichi in relazione alla data del fatto; l'accertamento della decorrenza e delle sospensioni è essenziale per stabilire se il reato sia estinto.
  • In caso di annullamento per vizio di motivazione il giudice di rinvio dovrà colmare la lacuna argomentativa e può confermare, riformare o annullare la precedente decisione sulla base di una nuova e completa valutazione delle prove e delle censure difensive.

Testo integrale

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