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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36071/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato al notaio, quale pubblico ufficiale rogante e sottoscrittore della denuncia ex art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986, un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a una permuta immobiliare per la quale era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 1, commi 23 e 25, L. n. 244 del 2007. Verificatasi la condizione sospensiva, il notaio aveva presentato la denuncia e l'Ufficio aveva liquidato l'imposta ritenendo non spettante l'agevolazione per mancanza di un piano particolareggiato attuativo vigente. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che la responsabilità del notaio non sussistesse per le imposte complementari ai sensi dell'art. 57, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986; dall'altro, che, anche a volerlo considerare obbligato, l'avviso fosse tardivo. La CTR aveva confermato l'annullamento rilevando che l'art. 57, comma 2, esclude i pubblici ufficiali dalla responsabilità per le imposte complementari. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la denuncia era stata presentata dal notaio non come pubblico ufficiale rogante, ma come soggetto sottoscrittore della denuncia, e che pertanto egli doveva rispondere in solido dell'imposta, ritenuta dall'Ufficio principale e non complementare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia solo quanto alla qualificazione della pretesa, affermando che l'imposta oggetto dell'avviso doveva qualificarsi come complementare e non principale; tuttavia ha comunque confermato il rigetto del ricorso dell'Ufficio, perché ha dato continuità all'orientamento secondo cui, in tema di imposta di registro, quando l'Ufficio liquida maggiore imposta a seguito del disconoscimento di un'agevolazione applicata al momento della registrazione, il notaio rogante non è responsabile, in quanto l'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986 limita la responsabilità del pubblico ufficiale alla sola imposta principale. Ne è conseguita la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la maggiore imposta liquidata dall'Ufficio a seguito del disconoscimento di un'agevolazione già applicata al momento della registrazione dell'atto ha natura di imposta complementare.
  • La responsabilità del notaio rogante ex art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986 è limitata alla sola imposta principale e non si estende all'imposta complementare.
  • Quando l'atto impositivo riguarda una maggiore imposta conseguente al venir meno di un beneficio fiscale originariamente applicato, il pubblico ufficiale rogante non può essere chiamato a risponderne in solido in base all'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
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