Cassazione Penale, Ordinanza n. 32689/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo accolto parzialmente l'appello limitatamente al trattamento sanzionatorio, aveva confermato la sua responsabilità per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello di cm 18,5 complessivi, con lama di cm 8, fermato di notte lontano da casa e con il coltello nella tasca dei pantaloncini. Nel ricorso si deducevano violazione di legge e vizi motivazionali, contestando la conferma della responsabilità e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché la mancata configurazione dell'ipotesi di lieve entità prevista dalla norma richiamata nella sentenza impugnata. La Corte di cassazione rileva che le censure miravano in sostanza a una diversa valutazione del merito e che non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza di appello, ritenuta coerente e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello sia sul giudizio di responsabilità per il porto ingiustificato del coltello, sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando contesto, caratteristiche dell'arma e precedenti penali, sia sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
porto fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello
integra il reato contestato quando l'agente porta fuori dall'abitazione un coltello senza giustificazione, valutandosi il contesto concreto e la pericolosità dell'oggetto.
particolare tenuità del fatto
la causa di non punibilità può essere esclusa in base alla valutazione complessiva della fattispecie concreta, anche con motivazione implicita, quando contesto, modalità della condotta, caratteristiche dell'oggetto e precedenti penali indicano non occasionalità e non tenuità.
modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del pericolo
i criteri di commisurazione della pena fungono da parametri per valutare la gravità concreta del fatto ai fini del riconoscimento o diniego della particolare tenuità.
il loro mancato riconoscimento è legittimo quando manchino elementi positivi a favore dell'imputato e la motivazione dia conto in modo non irrazionale della valutazione negativa.
sospensione condizionale della pena
il beneficio può essere negato quando, avuto riguardo ai precedenti penali e alla personalità dell'imputato, non sia idoneo a fungere da monito per un serio ravvedimento.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
in caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base di una valutazione complessiva della condotta concreta, della natura dell'oggetto portato, del contesto di tempo e luogo e dei precedenti penali dell'imputato; la motivazione può essere anche implicita purché desumibile dal ragionamento decisorio.
- Ai fini del diniego dell'art. 131-bis c.p. rilevano gli indici dell'art. 133 c.p., in particolare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del pericolo, oltre alla non occasionalità del fatto.
- Nel porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, la presenza di gravi o specifici precedenti penali e il giudizio negativo sulla personalità possono costituire elementi sufficienti per escludere la lieve entità del fatto.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è legittimo quando la motivazione dia conto dell'assenza di elementi positivi e dei precedenti penali, senza necessità di formule sacramentali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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