Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34041/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza del 16 giugno 2025 della Corte d'appello di Napoli, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Nola: quest'ultimo aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo D) e improcedibili i reati di cui ai capi B) ed E), mentre la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità per i restanti reati. Un ricorrente ha censurato, con l'unico motivo, e l'altro, con il terzo motivo, la dichiarazione di abitualità nel reato, deducendo violazione dell'art. 103 c.p. per mancata contestazione specifica. Quest'ultimo ha inoltre contestato, con il primo motivo, la qualificazione del luogo come privata dimora ai fini dell'art. 624-bis c.p. e, con il secondo, la sussistenza della recidiva.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla dichiarazione di abitualità: in mancanza di un'espressa contestazione chiara e precisa dell'abitualità, la generica indicazione della recidiva reiterata non assicura il contraddittorio. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla dichiarazione di abitualità dei ricorrenti. Ha dichiarato inammissibile nel resto i ricorsi: il motivo sulla privata dimora era generico e meramente reiterativo delle doglianze d'appello già disattese; quello sulla recidiva era manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva valutato, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne e la loro indicatività di una persistente inclinazione a delinquere. La responsabilità per i reati residui resta ferma. La memoria depositata tardivamente nell'interesse di uno dei ricorrenti è stata letta; il testo non indica ulteriori statuizioni sulle spese o sulla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 103 c.p.

    E' nulla la sentenza di condanna - limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato - per violazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 429, comma 1, lett. c), e 522 cod. proc. pen. in assenza di una espressa contestazione, in forma chiara e precisa, riferita all'abitualità, non essendo sufficiente la generica indicazione della recidiva reiterata.

    La dichiarazione di abitualità richiede una contestazione espressa, chiara e precisa; la sola indicazione generica della recidiva reiterata non è sufficiente.

  • art. 429, comma 1, lett. c), c.p.p.

    E' nulla la sentenza di condanna - limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato - per violazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 429, comma 1, lett. c), e 522 cod. proc. pen. in assenza di una espressa contestazione, in forma chiara e precisa, riferita all'abitualità, non essendo sufficiente la generica indicazione della recidiva reiterata.

    La contestazione deve indicare in modo espresso e preciso l'abitualità, così da consentire il contraddittorio su tale dichiarazione.

  • art. 522 c.p.p.

    E' nulla la sentenza di condanna - limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato - per violazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 429, comma 1, lett. c), e 522 cod. proc. pen. in assenza di una espressa contestazione, in forma chiara e precisa, riferita all'abitualità, non essendo sufficiente la generica indicazione della recidiva reiterata.

    La sentenza è nulla, nella parte relativa alla dichiarazione di abitualità, se questa non è stata previamente contestata in modo specifico.

  • art. 624-bis c.p.

    Il primo motivo proposto nell'interesse di Francesco Boccia - che contesta violazione di legge in relazione all'art. 624-bis cod. pen., con particolare riferimento alla nozione di privata dimora - non è consentito in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi non specifici, ma soltanto apparenti, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

    La Corte non decide nel merito la nozione di privata dimora: dichiara inammissibile la censura quando è apparente, non specifica e ripropone le doglianze d'appello senza critica argomentata alla sentenza impugnata.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.

    La valutazione della recidiva deve considerare concretamente il rapporto tra il reato attuale e le precedenti condanne, e la capacità di queste ultime di rivelare una persistente inclinazione a delinquere; non può basarsi soltanto sulla gravità dei fatti e sulla loro collocazione temporale.

Massime di principio

  • La dichiarazione di abitualità nel reato non può essere pronunciata se l'abitualità non è stata oggetto di un'espressa contestazione formulata in modo chiaro e preciso; la generica contestazione della recidiva reiterata non è sufficiente e la statuizione viola il contraddittorio.
  • La valutazione della recidiva deve fondarsi su un esame concreto del rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne, verificando se e quanto la pregressa condotta criminosa manifesti una persistente inclinazione a delinquere rilevante per la commissione del nuovo reato. Non sono sufficienti, isolatamente, la gravità dei fatti e l'arco temporale in cui sono stati commessi.
  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limita a riproporre le doglianze formulate in appello e già disattese, senza una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.