Cassazione Penale, Ordinanza n. 28747/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello, che in parziale riforma della decisione del Tribunale aveva ridotto la pena a due anni e due mesi di reclusione per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti in concorso, revocando la pena accessoria e la sospensione condizionale della pena già concessa con precedente giudicato. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite il difensore di fiducia, è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza l'erroneità della valutazione negativa compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese con motivazione corretta dai giudici di merito. Ha inoltre affermato che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato sulla base di plurimi elementi negativi: precedente penale recente, notevole quantità di stupefacente, organizzazione dell'attività di spaccio, pluralità di condotte di detenzione e cessione e uso di canali social per agevolare i contatti con i clienti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale titolo di imputazione del fatto contestato.
art. 73, co. 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di spaccio/detenzione di stupefacenti di lieve entità, in concorso.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza da solo non è sufficiente dopo la riforma del 2008.
il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, ove ritenuto prevalente, per concedere o negare le attenuanti generiche.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
richiamato per evidenziare che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza ai fini del beneficio.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, senza necessità di una motivazione particolarmente estesa quando la valutazione negativa risulti coerente e non illogica.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la mera incensuratezza non basta di per sé a giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento ricavabile dall'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente rispetto agli altri dati della vicenda.
- Sono elementi idonei a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche, in presenza di motivazione congrua, il precedente penale recente, la quantità di stupefacente, l'organizzazione dell'attività illecita, la reiterazione delle condotte e l'uso di strumenti di comunicazione per facilitare l'attività criminosa.
- In cassazione, le censure che ripropongono questioni già esaminate e risolte in modo logicamente corretto dai giudici di merito non consentono il superamento della declaratoria di inammissibilità.
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