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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07773/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il preteso vizio di contraddittorio era smentito dagli atti: la richiesta di riqualificazione era stata formulata dagli stessi imputati ed era stata accolta dalla Corte di appello. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Roma. In origine erano stati ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Nel giudizio di appello l'imputazione era stata riqualificata, su richiesta degli stessi imputati, da delitto ex art. 648 c.p. a furto aggravato, con conseguente rideterminazione della pena in senso più favorevole e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il ricorso si deduceva violazione di legge processuale, in particolare degli artt. 516, 520, 521, comma 1, e 522 c.p.p., lamentando un preteso difetto di contraddittorio derivante dalla riqualificazione dell'imputazione e, quindi, un vizio del giudizio di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come base del reato di furto per cui vi era stata condanna, poi confermata nella diversa qualificazione giuridica risultante in appello.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante del furto oggetto di contestazione e di condanna.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Richiamato come ulteriore circostanza aggravante del furto oggetto di contestazione e di condanna.

  • art. 648 c.p.

    Indicato come originaria qualificazione giuridica dell'imputazione, poi oggetto di richiesta di riqualificazione in appello verso il furto aggravato.

  • art. 516 c.p.p.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di violazione del contraddittorio nella riqualificazione dell'imputazione.

  • art. 520 c.p.p.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di violazione del contraddittorio nella riqualificazione dell'imputazione.

  • art. 521, comma 1, c.p.p.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

  • art. 522 c.p.p.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di nullità per asserita violazione del contraddittorio e della correlazione tra accusa e sentenza.

Massime di principio

  • La doglianza relativa alla violazione del contraddittorio per riqualificazione giuridica dell'imputazione è infondata quando dagli atti risulta che la riqualificazione sia stata richiesta dalla stessa difesa dell'imputato e accolta dal giudice.
  • Non può essere utilmente dedotta in cassazione una violazione degli artt. 516, 520, 521 e 522 c.p.p. se la censura è smentita dal contenuto degli atti processuali e la nuova qualificazione ha comportato un trattamento sanzionatorio più favorevole.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è manifestamente infondato perché basato su una rappresentazione del fatto processuale incompatibile con gli atti.
  • Quando la riqualificazione giuridica dell'imputazione avviene su istanza dell'imputato e produce una riduzione di pena e il riconoscimento di attenuanti, non è configurabile un concreto pregiudizio difensivo sotto il profilo del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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