Cassazione Civile, Ordinanza n. 19105/2025 del 11/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da tre cause riunite in cui una creditrice ha chiesto che fosse dichiarata l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., della compravendita con cui il marito separato aveva trasferito a una società alcune quote di proprietà e nuda proprietà di immobili. La ricorrente deduceva di essere titolare di crediti per importi rilevanti risultanti da cambiali e scritture private di riconoscimento di debito; sosteneva inoltre che l'alienazione avesse riguardato l'intero patrimonio immobiliare del debitore, in presenza di un prezzo assai inferiore al valore di mercato e con accollo di mutui, e che la società acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori, anche per la stretta vicinanza personale tra gli amministratori/soci e il venditore. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non provata l'anteriorità del credito e, comunque, insussistente la dolosa preordinazione richiesta in mancanza di prova specifica. La Corte d'appello, in primo grado di appello, aveva invece accolto la revocatoria valorizzando la mancata contestazione dell'anteriorità dei crediti, i rapporti di vicinanza tra le parti e la sproporzione tra prezzo e valore del bene; questa decisione era stata poi cassata con rinvio, perché la non contestazione non poteva operare per un fatto non conosciuto dalla società acquirente e occorreva un nuovo accertamento sul punto. In sede di rinvio, la Corte territoriale aveva confermato il rigetto della domanda, affermando che le prove testimoniali non avevano dimostrato causale, epoca e quantificazione del credito e quindi non era provata la conoscenza dell'anteriorità del credito da parte della società al momento dell'acquisto. Avverso tale decisione la creditrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c., assumendo che per la revocatoria basti la consapevolezza del pregiudizio ai creditori e non la conoscenza dello specifico credito; 2) violazione degli artt. 392 c.p.c. e 2901 c.c., lamentando che il giudice di rinvio avesse travisato il precedente giudizio di cassazione, il quale non aveva escluso l'anteriorità del credito tramite altri elementi istruttori; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia le cambiali prodotte prima in copia e poi in originale, non contestate, dalle quali emergerebbe l'anteriorità del credito; 4) violazione degli artt. 2702 e 2704 c.c., per il mancato riconoscimento del valore probatorio delle cambiali e della relativa data certa; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata valutazione delle prove testimoniali, che avrebbero dimostrato la consapevolezza del terzo circa l'esistenza di più creditori; 6) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2727 e 2720 c.c., per non avere considerato elementi indiziari quali i rapporti personali tra le parti, la qualità di socia della congiunta del venditore, la sproporzione tra prezzo e valore, la conoscenza della situazione debitoria e la sostanziale spoliazione del patrimonio immobiliare del debitore. La società resistente ha proposto a sua volta ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi 1°, 2°, 3°, 4° e 6° del ricorso principale, dichiarando assorbito il 5° motivo e, per conseguenza logica, anche il ricorso incidentale sulle spese. Ha ritenuto che la Corte d'appello in sede di rinvio avesse travisato la precedente ordinanza di cassazione n. 17993/2020: quella pronuncia aveva escluso soltanto che l'anteriorità del credito potesse ritenersi provata per non contestazione, non già che essa potesse essere dimostrata con altri mezzi istruttori. La Corte ha ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza del debitore e del terzo della diminuzione della garanzia patrimoniale generica, non essendo necessaria la collusione né la conoscenza dello specifico credito, salvo il caso di atto oneroso anteriore al sorgere del credito. Poiché il giudice di rinvio aveva erroneamente ritenuto assorbito l'esame degli altri elementi probatori, la causa è stata nuovamente rimessa al giudice di merito per il riesame dei presupposti della revocatoria. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Per l'azione revocatoria ordinaria basta la consapevolezza, del debitore e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica patrimoniale; non è necessaria la collusione né la conoscenza dello specifico credito, salvo che l'atto oneroso sia anteriore al sorgere del credito.
Il giudice di rinvio deve attenersi al decisum della cassazione, ma può esaminare gli ulteriori profili non coperti dalla precedente cassazione; non può però travisare l'effettivo contenuto della decisione rescindente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il valore probatorio delle cambiali non disconosciute.
Richiamato dalla ricorrente per affermare la data certa dei titoli cambiari recanti timbro di annullamento della marca da bollo.
La censura mira a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e testimoniali compiuta dal giudice di merito.
Richiamato per sostenere la prova presuntiva di consapevolezza del terzo desunta da fatti univoci.
Richiamato nel contesto del motivo sulle prove presuntive e documentali.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese di lite.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il terzo acquirente conosca lo specifico credito del revocante: è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale del debitore, salvo il regime più rigoroso degli atti onerosi anteriori al sorgere del credito.
- La non contestazione opera solo per fatti che rientrano nella diretta conoscibilità della parte cui si addebita l'omissione; non può quindi fondare la prova di un fatto estraneo alla sfera conoscitiva del convenuto se l'attore non allega le circostanze che rendono quel fatto noto alla controparte.
- Il giudice di rinvio deve applicare correttamente il decisum della cassazione: se la cassazione ha escluso un solo mezzo di prova o una sola via dimostrativa, il giudice del rinvio non può ritenere precluso l'esame di ulteriori prove o presunzioni non esaminate in precedenza.
- In materia di revocatoria, la prova della consapevolezza del terzo e della funzione pregiudizievole dell'atto può essere desunta anche da elementi indiziari complessivi, quali i rapporti di prossimità tra le parti, la spoliazione del patrimonio del debitore e la notevole sproporzione tra corrispettivo e valore del bene, ma tali elementi devono essere valutati dal giudice di merito senza assorbirne indebitamente l'esame.
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