Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17014/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla trasformazione, da parte della società proprietaria di un portico di proprietà esclusiva, in unità abitativa, intervento ritenuto vietato dal regolamento condominiale e perciò originariamente sanzionato con ordine di demolizione. Dopo un primo accoglimento della domanda del condominio in Tribunale e la conferma in appello, la Corte di cassazione, con precedente sentenza, ha però affermato l'inopponibilità alla società della clausola regolamentare posta a base della demolizione, in assenza di specifica trascrizione, rimettendo la causa in sede di rinvio. La Corte d'appello di rinvio ha poi rigettato le domande di demolizione. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza di rinvio; la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato su un motivo rimasto assorbito. La Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi del ricorso principale perché rileva l'improcedibilità: il ricorrente non ha depositato la copia della relata di notificazione della sentenza impugnata, pur avendo dedotto che la sentenza gli era stata notificata. La Corte ritiene che tale omissione integri un difetto processuale rilevabile d'ufficio, non sanato dalla mancata contestazione della controparte e non superabile neppure alla luce della data di pubblicazione della sentenza o della circostanza che la notificazione del ricorso sia avvenuta entro il termine lungo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo dichiara inammissibile benché condizionato, perché proposto da parte rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello e avente ad oggetto una questione assorbita nei precedenti gradi; tale questione potrà semmai essere riproposta nel giudizio di rinvio solo se vi fosse un'annullamento, ipotesi non verificatasi.

La decisione

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Dichiara inoltre inammissibile il ricorso incidentale condizionato, perché proposto da parte risultata totalmente vittoriosa in appello e relativo a questione rimasta assorbita. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza. Viene anche dato atto dell'obbligo, per entrambe le parti ricorrenti, del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito della copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata è requisito processuale indispensabile per la procedibilità del ricorso per cassazione; la sua mancanza comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.

  • art. 325 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui, se la notificazione del ricorso per cassazione è avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, la procedibilità può essere verificata anche in base alla sola data di pubblicazione; nel caso concreto ciò non vale a sanare la mancanza della relata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È richiamato solo per escludere che, nel caso di specie, vi fosse un obbligo di comunicazione del provvedimento o di allegazione automatica della copia notificata nel fascicolo d'ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza del rigetto/inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base normativa del contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è un adempimento essenziale ai fini della procedibilità: la sua omissione non può essere supplita dalla sola allegazione della data di notificazione né dalla mancata contestazione della controparte.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata è rilevabile d'ufficio e opera come sanzione per un'omissione che ostacola la corretta instaurazione del giudizio di legittimità.
  • La procedibilità del ricorso può essere verificata, in via eccezionale, anche sulla sola base della data di pubblicazione della sentenza impugnata quando risulti che la notificazione del ricorso si è perfezionata entro il termine breve; tale evenienza, però, non elimina l'onere di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c.
  • La verifica della procedibilità precede logicamente e giuridicamente quella dell'ammissibilità: una volta dichiarato improcedibile il ricorso principale, non occorre esaminare i motivi di merito.
  • Il ricorso incidentale condizionato è ammissibile solo se giustificato da una reale soccombenza; è inammissibile se proposto da parte totalmente vittoriosa su questioni rimaste assorbite, essendo queste eventualmente riproponibili nel giudizio di rinvio, ma non mediante un autonomo ricorso incidentale privo di soccombenza attuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteParti comuni
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.