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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9395/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli dopo la precedente annullamento della Cassazione. Le censure principali riguardano: 1) violazioni procedurali e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.), ivi incluse presunte carenze nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e nelle modalità di applicazione del principio di frazionabilità delle loro dichiarazioni; 2) doglianze specifiche sull'utilizzabilità e la attendibilità delle dichiarazioni de relato (art. 192 c.p.p.) e dei collaboratori (es. Maurizio Prestieri, Rosario Pariante e altri), con contestazione della mancanza di riscontri individualizzanti; 3) richiesta di rinnovazione dell'istruttoria/perizia tecnica (in particolare sullo stato del bagno e del sifone nell'abitazione di Antonio Abbinante) ritenuta decisiva per smentire un racconto del collaboratore; 4) contestazione dell'applicazione dell'aggravante della premeditazione e del conseguente trattamento sanzionatorio (comprese deduzioni sulle attenuanti generiche e sul calcolo della pena per reati in continuazione); 5) questioni relative all'esecutività/quantificazione della pena e all'individuazione del reato più grave ai fini della continuazione.

La decisione

La Suprema Corte ha esaminato i ricorsi e, nella parte sviluppata nel testo disponibile, ha ritenuto in gran parte infondati o manifestamente infondati/innammissibili i motivi sollevati. Ha confermato la legittimità della valutazione svolta dal giudice del rinvio circa l'attendibilità dei collaboratori (in particolare riconoscendo che le dichiarazioni sopravvenute di Rosario Pariante costituiscono riscontro significativo a quelle di altri pentiti) e ha ritenuto corretta la applicazione del criterio della valutazione frazionata delle dichiarazioni quando le parti inattendibili non interferiscono fattualmente o logicamente con il nucleo credibile. Sul punto della perizia sul bagno/sifone la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio potesse riformulare la motivazione e non fosse obbligato a ripetere la rinnovazione istruttoria, valorizzando le risultanze tecniche già acquisite e le valutazioni del consulente dell'imputato. Ha inoltre confermato la sussistenza della premeditazione alla luce della programmazione e della ripartizione di ruoli nel commando e ritenuto congruo il bilanciamento aggravanti/attenuanti operato dal giudice di merito. In sintesi, le censure dei ricorrenti sono state quasi tutte respinte (rigetto o inammissibilità di numerosi motivi) a favore della decisione di merito impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1 (lett. b), c), d), e) richiamato spesso dai ricorrenti)

    norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi alla luce dei limiti del sindacato di legittimità (controllo su vizio di motivazione, violazione di legge e manifesta illogicità), rigettando censure di merito non ammissibili in cassazione

  • art. 192 c.p.p.

    disciplina sulle dichiarazioni de relato; la Corte ha richiamato i criteri di valutazione e la necessità di riscontri e rigore quando si utilizzano dichiarazioni di terzi per riportare la testimonianza di persone non più audibili

  • art. 125 c.p.p.

    comma 3 menzionato dai ricorrenti

    riguarda prescrizioni probatorie e formalità: i ricorrenti lamentavano violazioni formali che la Corte ha ritenuto non determinanti ove la motivazione complessiva sia coerente

  • art. 546 c.p.p.

    norma relativa al procedimento d'appello; richiamata nelle doglianze sui limiti procedurali e sulla valutazione delle prove in sede di appello

  • art. 416‑bis (e art. 416‑bis, comma 1 terzo) c.p.

    richiamato nel testo come art. 416-bis.1, terzo comma

    richiamata per la qualificazione di appartenenza a consorterie mafiose e per il rilievo che l'appartenenza al vertice può avere quale elemento indiziario nella valutazione della partecipazione a delibere criminose

  • art. 627 c.p.p.

    disciplina valutazione collaboratori di giustizia: la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia adeguatamente valutato attendibilità, andando oltre le censure della Cassazione precedente e motivando la scelta di utilizzare dichiarazioni sopravvenute

  • art. 577 c.p.

    definisce l'aggravante della premeditazione: la Corte ha confermato la presenza degli elementi ideologico e cronologico (pianificazione, ripartizione di ruoli, uso di mezzi e modalità esecutive)

  • art. 133 c.p.

    regola il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ribadito che la valutazione del merito sul punto è riservata al giudice di merito se congruamente motivata

  • art. 238‑bis c.p.p.

    richiamato marginalmente nel contesto del valore delle sentenze altrui: la Corte ha ricordato i limiti nell'utilizzo di sentenze altrui per sindacare il merito

  • art. 665 c.p.p.

    richiamato in relazione all'esecutività di provvedimenti irrevocabili e alla non esecutività quando la pena non sia determinata; la Corte ha discusso limiti del giudice di rinvio e dell'ufficio esecuzione

  • artt. 81, 78 c.p.; artt. 624, 648 co.1, 650 c.p.p.

    richiamati in ricorsi riguardanti determinazione della pena e formazione progressiva del giudicato; la Corte ha applicato i principi giurisprudenziali sulle singole determinazioni e continuità

Massime di principio

  • In sede di cassazione il sindacato è limitato: non si può sostituire la valutazione di merito del giudice con una diversa ricostruzione dei fatti; i motivi che puntano a una rivalutazione integrale delle prove sono spesso inammissibili.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate se esistono riscontri o convergenze sufficienti; quando parti del loro racconto risultano inattendibili la valutazione può essere frazionata purché non vi sia interferenza fattuale/logica che ne comprometta il nucleo probatorio.
  • La collaborazione sopravvenuta (nuove confessioni/collaborazioni dopo i gradi di merito) può costituire riscontro significativo se il giudice del rinvio motiva adeguatamente l'autonomia e la genuinità delle nuove dichiarazioni.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel decidere sulla rinnovazione istruttoria (perizie, accertamenti tecnici): la Cassazione annulla quando la decisione appare manifestamente illogica o contraddittoria, ma non sostituisce il giudizio tecnico demandato al merito.
  • Per valutare l'aggravante della premeditazione occorrono elementi sia psicologici (risoluzione irrevocabile) sia cronologici (tempo apprezzabile): predisposizione di mezzi, ripartizione dei ruoli e programmazione concreta sono indici solidi di premeditazione.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rileva come valutazione di fatto del giudice di merito e può essere sindacato in cassazione solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Nel processo per fatti di criminalità organizzata la mera appartenenza all'organismo di vertice è un indizio, ma è necessario motivare il concorso morale (anche tacito) con elementi che mostrino consenso o adesione alla delibera criminosa.

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