Cassazione Civile, Ordinanza n. 30032/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall'avvenuto pagamento, da parte di un'azienda sanitaria locale quale debitor debitoris, di somme dovute a creditori di una società cooperativa poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in esecuzione di provvedimenti di assegnazione del credito pronunciati nel corso di una procedura esecutiva presso terzi. Il tribunale aveva ritenuto tali pagamenti inefficaci verso la procedura concorsuale, applicando l'art. 44 l.fall. anche ai pagamenti eseguiti dal terzo debitore con mezzi provenienti dal patrimonio del soggetto poi ammesso a procedura. La corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, affermando che l'azione di inefficacia dovesse essere proposta non contro il terzo debitore che aveva eseguito il pagamento, ma contro i creditori accipiens che avevano ricevuto la somma. La procedura concorsuale ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 44 l.fall. e sostenendo che, nel caso di fallimento del debitore già assoggettato a espropriazione presso terzi, il pagamento del terzo debitore al creditore assegnatario del credito ex art. 553 c.p.c., se successivo alla dichiarazione di fallimento, è inefficace; con il secondo motivo ha censurato l'omessa pronuncia sull'appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse conformata a un orientamento già consolidato secondo cui il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario, dopo l'apertura della procedura concorsuale, determina l'inefficacia ex art. 44 l.fall. solo nel rapporto obbligatorio riferibile al fallito e può essere fatto valere nei confronti del solo accipiens, cioè del creditore che ha ricevuto il pagamento; non è invece configurabile una legittimazione passiva del terzo debitore che ha eseguito il pagamento. Poiché il ricorso non offriva argomenti idonei a mutare tale indirizzo, esso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. Consegue la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'inefficacia riguarda il pagamento di un debito del soggetto assoggettato a procedura concorsuale eseguito dopo l'apertura della procedura; in caso di espropriazione presso terzi, l'azione va esercitata contro il creditore assegnatario che ha ricevuto la somma, quale unico accipiens beneficiario dell'atto solutorio.
L'assegnazione del credito pignorato, disposta salvo esazione, trasferisce il credito al creditore procedente ma non comporta immediata estinzione del debito prima della riscossione; il pagamento del terzo debitore successivo alla procedura concorsuale resta tuttavia soggetto al regime dell'art. 44 l.fall. solo nel rapporto relativo al debito del fallito.
È il vizio dedotto con il primo motivo, prospettato come violazione di legge.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e non sono stati offerti argomenti per mutare l'orientamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti, la Corte dispone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'importo del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In caso di pagamento effettuato dal terzo debitore in favore del creditore assegnatario di un credito pignorato, dopo l'apertura della procedura concorsuale del debitore esecutato, l'inefficacia ex art. 44 l.fall. colpisce il pagamento nella misura in cui estingue un debito riferibile al soggetto poi assoggettato a procedura, e l'azione va proposta contro il creditore che ha incassato la somma.
- L'assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., essendo disposta salvo esazione, non determina di per sé l'immediata estinzione del debito del debitore esecutato; l'effetto satisfattivo si realizza con la riscossione da parte del creditore assegnatario.
- Quando l'impugnazione investe una questione già risolta in senso conforme da giurisprudenza consolidata e il ricorrente non apporta argomenti idonei a mutarne l'orientamento, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- Il pagamento eseguito dal terzo debitore produce un duplice effetto solutorio, ma l'eventuale inefficacia concorsuale riguarda soltanto la componente riferibile al debito del soggetto insolvente, non anche la corretta estinzione del debito del terzo verso il creditore assegnatario.
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