Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17655/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva contestato alla contribuente un maggior reddito per l'anno 2007 mediante accertamento sintetico. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Lazio che aveva deciso la lite, affidandolo a cinque motivi. Successivamente, però, ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 e di avere effettuato il pagamento richiesto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L'Agenzia delle Entrate, con memoria, ha dichiarato che non vi era opposizione all'accoglimento dell'istanza, con richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della documentazione prodotta sulla definizione agevolata e della richiesta della contribuente di dichiarare cessata la materia del contendere. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della conferma dell'intervenuta definizione, anche la nota della difesa erariale che dava atto dell'interlocuzione con l'Agenzia e dell'assenza di ostacoli alla definizione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ha compensato le spese per la ratio di favore della disciplina condonistica e ha escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di estinzione dovuta a causa sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. n. 193/2016

    La definizione agevolata del debito fiscale, con domanda e pagamento, comporta la sopravvenuta definizione della lite e l'interesse della parte alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

    Non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il giudizio si estingue per una causa sopravvenuta quale la definizione della lite.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24 dicembre 2012

    La norma, che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, non opera nei casi di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione della controversia.

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata, seguita dal pagamento e dalla richiesta di cessazione della materia del contendere, equivale ad adempimento dell'impegno assunto con la domanda e determina il difetto di interesse alla prosecuzione del ricorso.
  • Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte può valorizzare la documentazione relativa alla definizione agevolata e la dichiarazione dell'Amministrazione circa l'assenza di ostacoli alla chiusura della lite, anche se non emerga documentalmente la perfetta corrispondenza formale tra atto impugnato e atti definiti.
  • Quando l'estinzione del giudizio dipende da una sopravvenuta definizione della controversia, le spese possono essere compensate in ragione della ratio di favore della disciplina condonistica e non è dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.