Cassazione Penale, Sentenza n. 27123/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della pena (anni 8 e mesi 8 di reclusione, per reati tra cui art. 416-bis c.p.), deducendo la violazione della legge penale più favorevole in ordine alla determinazione della pena per la partecipazione all'associazione mafiosa: il difensore sosteneva che la partecipazione si era in realtà interrotta entro settembre 2014, per cui avrebbe dovuto applicarsi la disciplina anteriore alla riforma del 2015 e una pena complessiva meno afflittiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse stato allegato né dedotto nel giudizio di cognizione alcun fatto concreto e specifico idoneo a dimostrare l'interruzione della partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa anteriore alla sentenza di primo grado. La Corte ha inoltre affermato che eventuali vizi motivazionali relativi alla quantificazione della pena (es.: insufficiente motivazione) non costituiscono "pena illegale" sindacabile nel giudizio di esecuzione una volta formato il giudicato, ma debbono essere fatti valere con i rimedi di impugnazione nei termini. Ha ritenuto infine che la pena applicata rientrava nella cornice edittale della norma vigente al tempo di consumazione ritenuta (la Corte d'appello aveva ritenuto la continuazione sino al 23/7/2019), per cui non era possibile ravvisare illegittimità di natura sostanziale o di applicazione retroattiva della legge penale più sfavorevole. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato che il reato è permanente e che, in assenza di specifica allegazione e prova della cessazione della partecipazione, la permanenza può essere ritenuta sino al limite indicato in processo (qui la sentenza di secondo grado): pertanto è applicabile la cornice edittale vigente per il periodo ritenuto di protrazione della condotta.
Riferito in relazione alla congruità della pena; la Corte ha osservato che questioni relative a motivazione e congruità della quantificazione della pena, se non tempestivamente impugnate, non costituiscono "pena illegale" sindacabile in sede di esecuzione.
legge n. 65 del 2015
La modifica normativa ha aumentato l'intervallo edittale dell'art. 416-bis. La Corte ha ritenuto che, considerata la prosecuzione della partecipazione fino alla data processuale indicata, risultava applicabile la disciplina post-riforma (intervallo 12-20 anni) e quindi la pena applicata rientrava nella cornice legale.
Riferimento alla precedente riforma che aveva modificato i limiti edittali (cfr. intermezzo normativo 9-15 anni); la Corte ha valutato la successione normativa in rapporto alla prova della protrazione della condotta.
Norma citata come causa di aggravamento per il delitto di ricettazione contestato; la Corte non ha rilevato problemi di applicazione della relativa aggravante rispetto alla determinazione della pena.
Norme originarie delle contestazioni (omicidio/rapina e ricettazione rispettivamente) citate nel dispositivo di rinqualificazione; la decisione sul punto si concentra però sulla partecipazione associativa (416-bis) e sulla relativa quantificazione della pena.
Massime di principio
- Nei reati permanenti (es. art. 416-bis) l'accusa deve provare la protrazione della condotta sino al limite indicato: il difensore deve allegare e documentare fatti specifici idonei a provare la cessazione della partecipazione per ottenere l'applicazione di una legge penale più favorevole.
- In sede di esecuzione non è sindacabile qualsiasi vizio motivazionale della misura della pena; solo le "penalità illegali" (cioè comunque estranee alla cornice edittale o derivanti da applicazione retroattiva di norma più grave/illegittima) possono essere valutate. Viceversa i profili di motivazione/quantificazione vanno impugnati nei rimedi ordinari e nei termini.
- In presenza di successione di norme penali, va prima accertata la durata della condotta: se la condotta si è protratta fino a data successiva alla riforma, si applicherà la disciplina più recente; se si interrompe prima, deve essere provato tale fatto per avere la legge più favorevole.
- Il difensore che contesta la quantificazione della pena deve essere preciso: l'affermazione generica che la condotta sia cessata in una certa data non è sufficiente; è necessario indicare e documentare elementi concreti (atti interruttivi, comportamenti, fatti obiettivi) che dimostrino la cessazione.
- Se il ricorso per cassazione non ha allegato o dedotto tempestivamente e specificamente la censura sulla struttura e durata della partecipazione, il giudicato sulla quantificazione della pena può essere considerato consolidato e inoppugnabile in sede esecutiva.
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