Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38238/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il giudizio origina da un'opposizione avverso un atto di precetto, qualificata dal giudice di merito come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e rigettata dal Tribunale. Nel ricorso per cassazione il soccombente censura esclusivamente la statuizione sulle spese: deduce violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, sostenendo che la liquidazione sarebbe stata troppo generica e quindi non controllabile, e che sarebbe stato erroneamente riconosciuto il compenso anche per la fase conclusiva/decisionale nonostante il deposito tardivo della comparsa conclusionale della controparte.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che il Tribunale aveva indicato con sufficiente specificità i parametri applicati, precisando l'uso dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi davanti al Tribunale di valore sino a euro 26.000,00, ridotti della metà in ragione della limitata attività svolta. Ha inoltre chiarito che la voce di tariffa contestata non riguarda un mero deposito tempestivo degli scritti conclusionali, ma la fase decisionale nel suo complesso, comprensiva dell'assistenza al cliente nell'intera fase di decisione e delle attività successive alla decisione previste dal decreto ministeriale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato per qualificare l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro per contestare la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza

  • D.M. n. 55 del 2014

    usato come base per la liquidazione dei compensi professionali, con richiamo ai valori medi e alla definizione della fase decisionale

  • art. 4, comma 5, lettera d), D.M. n. 55 del 2014

    "le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso"

    la fase decisionale comprende un insieme ampio di attività, non limitate al tempestivo deposito delle comparse conclusionali

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    indicato come norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali è censurabile per violazione di legge solo se il provvedimento non consenta di individuare, sia pure sinteticamente, i parametri applicati e il criterio seguito dal giudice nella quantificazione.
  • Nel regime del D.M. n. 55/2014, la "fase decisionale" del giudizio non coincide con il solo deposito tempestivo degli scritti conclusionali, ma comprende in generale l'attività di assistenza e difesa svolta dal difensore nell'intera fase in cui la causa viene decisa, incluse le attività espressamente elencate dal decreto.
  • La riduzione dei compensi professionali in ragione della limitata attività svolta è legittima quando il giudice indichi il parametro base utilizzato e il criterio di riduzione adottato.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.