Cassazione Penale, Sentenza n. 39102/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato (capo c) per Vinti e Canta Francesco; capo d) per Canta Roberto) deducendo otto motivi: 1) vizio nel riconoscimento della responsabilità di Vinti per carenza di identificazione certa; 2) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. perché la merce sarebbe stata sotto continua sorveglianza (anche video) e dunque non esposta alla pubblica fede; 3) mancata riqualificazione in tentato furto per la preventiva videosorveglianza che avrebbe impedito la consumazione; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche; 5) errata applicazione della recidiva; 6) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n.4 c.p.) tenuto conto del modesto valore della refurtiva e della capacità economica del danneggiato; 7) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (indicato erroneamente come sesto); 8) mancata applicazione della pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati solo in parte: ha dichiarato infondati i motivi relativi al ruolo di concorrente (identificazione), all'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., alla riqualificazione in tentato furto e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ha invece accolto i motivi relativi alla recidiva (vizio motivazionale della Corte territoriale nella motivazione dell'aumento di pena), al mancato accertamento del valore della refurtiva ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., alla mancata valutazione della particolare tenuità del fatto e alla mancata considerazione delle pene sostitutive. Per tali profili la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla recidiva, all'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e alle sanzioni sostitutive, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio; i ricorsi sono rigettati nel resto. Decisione del 11/11/2025.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (furto aggravato per esposizione della cosa alla pubblica fede)
La Corte ha confermato che nei supermercati, dove prevale il self-service e la vigilanza è generalmente saltuaria, la merce esposta è considerabile "alla pubblica fede"; la mera presenza di videosorveglianza non esclude l'aggravante se non è dimostrata una sorveglianza continua e immediatamente idonea a impedire la sottrazione.
art. 62, n. 4 c.p. (attenuante per danno di lieve entità)
Per riconoscere l'attenuante occorre accertare che il pregiudizio patrimoniale sia lievissimo; la Corte impone che la motivazione valuti almeno in termini stimabili il valore della merce sottratta e gli eventuali effetti pregiudizievoli.
art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
L'applicabilità della causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva della minima offensività dell'atto e dei profili soggettivi; la sua considerazione deve essere coerente con la valutazione della recidiva e degli altri elementi della vicenda.
disp. att. art. 173, comma 1 c.p.p. (limiti di motivazione dei ricorsi per cassazione)
I ricorsi sono stati proposti nei limiti di legge e la Corte ha valutato i motivi ammessi rispetto ai limiti procedurali richiamati.
Massime di principio
- La mera presenza di telecamere di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante per esposizione alla pubblica fede: va provata una vigilanza continua e idonea a impedire la sottrazione.
- Per il riconoscimento dell'attenuante per danno di lieve entità (art. 62 n.4) il giudice deve quantificare o stimare il valore della refurtiva e dare conto degli effetti pregiudizievoli; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La qualificazione del fatto come consumato o tentato dipende dall'effettiva acquisizione dell'autonoma disponibilità della cosa: se l'imputato ha conseguito tale disponibilità la consumazione è configurabile anche in presenza di videosorveglianza.
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione specifica che colleghi i precedenti alla maggiore capacità a delinquere; formule generiche o di stile sono insufficienti e possono portare a cassazione parziale.
- La valutazione della particolare tenuità e l'applicabilità dell'art. 131-bis devono essere svolte in modo coordinato con l'accertamento dei precedenti e della recidiva: la sussistenza della recidiva può incidere sull'esclusione della non punibilità.
- In caso di rifiuto delle pene sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) il giudice deve motivare con specifici riscontri la non idoneità delle misure alternative, soprattutto quando le condotte e le situazioni personali rendono plausibile la loro applicazione.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare il valore della refurtiva, la continuità o meno della vigilanza (ad es. registrazioni che dimostrino controllo diretto), nonché elementi relativi alla situazione personale e alla recidiva per ottenere attenuanti o la non punibilità.
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