Cassazione Penale, Sentenza n. 43654/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Monaco ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra diverse sentenze penali a suo carico: a) sentenza Tribunale di Napoli 22/06/2017 (artt. 216 c.1 n.1 e n.2, 223, 219 legge fall.), b) sentenza GIP Tribunale di Napoli 24/01/2013 (art. 368 c.p., fatto 03/12/2010), c) sentenza Tribunale di Napoli 21/05/2013 (art. 368 c.p., fatto 23/10/2010), d) sentenza Tribunale di Napoli 18/12/2015 (art. 640 c.p., fatto 13/07/2010). Il ricorrente sosteneva che tutte le condotte erano poste in essere nella stessa qualità di amministratore, con identico modus operandi e finalità di distrarre merci e non adempiere obbligazioni verso fornitori, e quindi dovevano essere considerate come un unico disegno criminoso (continuazione). Contestava inoltre la valutazione del giudice dell'esecuzione circa l'eterogeneità delle violazioni, la diversa qualità delle vittime e la distanza temporale come elementi negativi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che per riconoscere la continuazione è necessario accertare l'anticipata e unitaria ideazione dei reati, desumibile da indicatori esterni significativi (unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identità della natura dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei soggetti). Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto che mancassero elementi che dimostrassero che Monaco, sin dal primo episodio, avesse programmato i successivi nella loro fisionomia essenziale: la distanza temporale, la diversità delle vittime e la risalenza di alcune condotte sono indici di abitualità o di spinta a delinquere occasionale, non di una pianificazione unitaria. Il ricorso è stato quindi respinto e Monaco condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216 comma 1 n.1 e n.2 legge fallimentare
Reati contestati in una delle sentenze poste a base dell'istanza di continuazione; considerati singole fattispecie da valutare ai fini della ricostruzione del nesso di continuità, ma non idonei da soli a provare l'unicità del disegno criminoso.
Reato considerato nella pluralità di pronunce; la sua presenza non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la programmazione unitaria dei reati.
Ulteriore fattispecie bancaria/fallimentare emersa nelle sentenze, valutata insieme alle altre ma non conclusive per il riconoscimento della continuazione.
Reato presente in due pronunce distinte (fatti di ottobre e dicembre 2010); la Corte ha considerato che, anche tra reati temporaneamente contigui, mancava prova che fossero stati programmati sin dal primo episodio.
Frode contestata per fatti del 13/07/2010; come le altre condotte, è stata valutata nel complesso e ritenuta espressione di un modus criminoso abituale ma non dimostrante un disegno criminoso unitario.
Norma richiamata per l'effetto della sentenza di rigetto: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario provare che esistesse, sin dal primo reato, un progetto criminoso unitario e specifico; non basta la mera ripetizione di reati o la comune finalità di profitto.
- Indicatori rilevanti per il giudizio di continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, identità o costante compartecipazione dei soggetti e sistematicità della condotta.
- La differenza delle vittime, la distanza temporale significativa fra gli episodi o la risalenza nel tempo di alcune condotte sono elementi che possono escludere la programmazione unitaria e far propendere per l'abitualità delinquenziale piuttosto che per la continuazione.
- La qualità comune dell'agente (es. essere amministratore) e la ricerca di profitto non sostituiscono la prova di una deliberazione unitaria: il movente comune non equivale all'elemento intellettivo richiesto per la continuazione.
- In sede di esecuzione il giudice applica gli stessi criteri di verifica adottati nel processo di cognizione: occorre fornire elementi indiziari esterni robusti se si chiede il riconoscimento della continuazione.
- Per rafforzare una richiesta di riconoscimento della continuazione, il difensore dovrebbe documentare elementi concreti di progettualità (es. pianificazione, documenti, comportamenti coordinati e ripetuti che rivelino deliberazione preventiva) e non limitarsi a dedurre somiglianze o finalità economiche comuni.
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