Cassazione Penale, Sentenza n. 14130/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi. Primo motivo: censura della qualificazione dell'aggravante della "destrezza" ex art. 625, comma 1, n. 4 c.p., con dedotta insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza della stessa (contestazione della valutazione del fatto come compiuto con destrezza). Secondo motivo: deduzione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, poiché il reato contestato (commesso il 10 gennaio 2014) si sarebbe estinto il 10 luglio 2021, antecedentemente alla pronuncia della sentenza di appello, e ciò non era stato rilevato né dichiarato dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando che la circostanza aggravante della destrezza può sussistere sia quando l'azione destra investe la persona del derubato sia quando riguarda il bene sottratto che si trovi sotto la immediata vigilanza della vittima (richiamata giurisprudenza di legittimità). Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: essendo intervenuta la prescrizione il 10 luglio 2021, anteriormente alla sentenza di appello, e dovendo il giudice di merito dichiarare d'ufficio cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 4 c.p. (circostanza aggravante della destrezza)
«In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta "destra" investa la persona del derubato, come nel caso di borseggio, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico. (Nella specie l'agente, approfittando della circostanza che la persona offesa era girata di spalle a conversare, con un gesto rapido e repentino, si impossessava del suo giubbotto appoggiato sul sellino della moto in sosta).»
La Corte ha interpretato l'aggravante come applicabile anche quando il bene è nella disponibilità immediata della vittima e l'autore approfitta della sua disattenzione con gesto rapido; pertanto la qualificazione come "destrezza" è compatibile nel caso descritto.
Il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità (es. estinzione del reato per prescrizione) e di adottare il provvedimento conseguenziale, anche in assenza di eccezione sollevata dalle parti.
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci, Rv. 266818)
La pronuncia delle Sezioni Unite ammette il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito; impone la declaratoria d'ufficio e giustifica l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto.
Norma attributiva del reato di furto, richiamata quale titolo di reato contestato assieme alle aggravanti di cui all'art. 625.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione che deduca tale estinzione è ammissibile e può condurre all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
- Il giudice di merito è obbligato a dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), quindi l'estinzione del reato per prescrizione deve essere rilevata anche se non eccepita dalle parti; il mancato accertamento può essere corretto in Cassazione in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- L'aggravante della "destrezza" (art. 625 n.4) può essere riconosciuta non solo quando l'azione è compiuta direttamente sul corpo della vittima (borseggio), ma anche quando il bene sottratto è alla portata e sotto l'immediata vigilanza della vittima e l'agente sfrutta la sua disattenzione con un gesto rapido.
- In situazioni simili è strategico per la difesa verificare e calcolare i termini di prescrizione prima delle impugnazioni e sollecitare la declaratoria di estinzione ove ricorrano i presupposti; analogamente l'accusa/giudice devono valutare d'ufficio tali questioni per evitare nullità o annullamenti.
- Quando la Corte di Cassazione accerta l'estinzione del reato per prescrizione in modo univoco e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio.
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