Cassazione Penale, Sentenza n. 21163/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: 1) nullità per mancata traduzione nell'atto genetico e nell'ordinanza di riesame (art. 178 lett. c) c.p.p. e art. 143 c.p.p.); 2) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e vizio nella qualificazione dei fatti come rapina impropria (art. 52 e 628 c.p.); 3) insufficienza dei gravi indizi per il reato di tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.); 4) vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari che giustificano la custodia in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza infondata: la mancata traduzione dell'ordinanza genetica era sanata per mancata tempestiva eccezione della difesa e, comunque, l'ordinanza di riesame non rientra tra gli atti tassativamente indicati dall'art. 143 c.p.p. che richiedono necessariamente la traduzione. Sui restanti motivi la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le censure, richiamando il limite del giudizio di legittimità (impossibilità di rivedere i fatti e le prove), e ritenendo che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato: esclusione della legittima difesa sulla base del contesto e della condotta iniziale del ricorrente; corretta qualificazione come rapina impropria; sussistenza dei gravi indizi per il tentato omicidio in relazione alle dichiarazioni concordanti delle persone informate e alla presenza di atti idonei e univoci (duplice tentativo di colpire con un coltello); e fondate esigenze cautelari (gravità dei fatti, personalità dell'indagato, assenza di domicilio disponibile). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Regola l'obbligo di interpretazione e traduzione degli atti per l'imputato alloglotta; la Corte chiarisce che l'obbligo sussiste per le misure cautelari personali adottate e che la mancata traduzione integra nullità di carattere intermedio quando ricorrono le condizioni previste (con differenze a seconda se la mancata conoscenza dell'italiano fosse nota prima o dopo l'adozione del provvedimento).
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma sul termine per proporre motivi di nullità intermedie: la Corte ha ritenuto che la nullità per mancata traduzione rientri tra le nullità intermedie la cui deducibilità è soggetta a termini di decadenza e che, se non tempestivamente eccepita, è sanata.
Norma richiamata nel contesto delle nullità degli atti; la Corte distingue i casi in cui la nullità opera ab origine e quelli in cui è nullità intermedia con termini per l'eccezione.
art. 179 e art. 180 cod. proc. pen.
Richiamati per inquadrare le tipologie di nullità processuali e la collocazione della nullità derivante dalla mancata traduzione quale nullità intermedia disciplinata dagli artt. 178/180.
Norma che disciplina l'ordinanza del tribunale in sede di riesame: la Corte interpreta che l'ordinanza di riesame non costituisce un provvedimento che dispone ab origine la misura cautelare e perciò non è automaticamente inclusa tra gli atti che devono obbligatoriamente essere tradotti ai sensi dell'art. 143.
Norma sulla legittima difesa: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha escluso la scriminante, avendo valutato il contesto e la condotta iniziale del ricorrente (aggressione iniziata dall'indagato).
Norma sulla rapina impropria: il Tribunale ha motivato la qualificazione con riferimento all'azione complessiva posta in essere dall'indagato per assicurarsi l'impunità dopo la sottrazione dei beni; la Cassazione ha ritenuto la qualificazione adeguatamente motivata.
Principio sulla continuazione o concorso di reati e sulla determinazione dell'elemento soggettivo: richiamato nella valutazione del tentato omicidio e del dolo alternativo.
Norma sul delitto di omicidio (nella specie tentato omicidio): la Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto e le dichiarazioni concordanti indichino atti idonei e l'elemento psicologico del dolo alternativo, giustificando l'imputazione di tentato omicidio.
Definisce il criterio dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha confermato che, a fronte di motivazione non manifestamente illogica, la valutazione dei gravi indizi rimane prerogativa del giudice di merito.
Disciplina le esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha trovato necessaria la custodia cautelare per la gravità dei fatti, la personalità dell'indagato e l'assenza di domicilio disponibile.
Massime di principio
- Obbligo di traduzione: se la mancata conoscenza della lingua italiana è nota prima dell'adozione della misura, la mancata traduzione determina nullità ab origine; se emerge successivamente, l'obbligo di traduzione sorge dal momento della conoscenza e la nullità è di tipo intermedio soggetta a termini di decadenza.
- Tempestività dell'eccezione: le nullità intermedie (come la mancata traduzione) devono essere eccepte tempestivamente, al primo momento utile (udienza, richiesta di riesame, ricorso immediato); se non sollevate in tempo possono considerarsi sanate.
- Limiti del sindacato in Cassazione sulle misure cautelari: la Corte di cassazione non riesamina i fatti o la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito; interviene solo per violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Contestare la sussistenza dei gravi indizi: in sede di legittimità è necessario indicare precise norme violate o mostrare la manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti.
- Valutazione della legittima difesa: va fatta nel contesto concreto e sinteticamente dagli atti processuali; l'iniziativa violenta dell'indagato può escludere la scriminante.
- Qualificazione giuridica dei fatti: la scelta del reato (es. rapina impropria, tentato omicidio) spetta al giudice di merito se correttamente motivata sulla base degli atti e delle dichiarazioni; la Cassazione verifica la coerenza e la non illogicità della motivazione.
- Esigenze cautelari e misura custodiale: la custodia in carcere può essere ritenuta necessaria se la gravità del fatto, la personalità dell'indagato e l'assenza di alternative (es. domicilio disponibile) rendono inefficaci misure meno afflittive.
- Strategia difensiva pratica: sollevare immediatamente davanti al giudice ogni vizio procedurale rilevabile (es. barriera linguistica) e, nelle impugnazioni, concentrare le censure su violazioni di legge o chiari errori logico-giuridici della motivazione per essere efficaci in sede di legittimità.
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