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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04253/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una infermiera dipendente di un'azienda sanitaria pubblica ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma per il tempo quotidiano impiegato a indossare e togliere la divisa di servizio, deducendo che tale attività le comportasse un surplus di circa 15/20 minuti al giorno rispetto all'orario ordinario di 36 ore settimanali e che questo tempo non le fosse mai stato retribuito. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che il CCNL Sanità 2016-2018 non riconoscesse un'autonoma "indennità di divisa", ma prevedesse al massimo che, in determinate unità operative, fino a 15 minuti complessivi per vestizione, svestizione e passaggio di consegne dovessero risultare dalle timbrature. La Corte d'appello ha inoltre osservato che non era stato allegato né provato che la lavoratrice avesse effettivamente svolto le operazioni di cambio divisa fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature, né che la prova testimoniale articolata fosse diretta a dimostrare tale circostanza. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 27, commi 12 e 13, CCNL Sanità 2016-2018, assumendo che non esistesse un obbligo di timbratura per il tempo di cambio divisa eccedente il turno e che fosse stata erroneamente negata la prova testimoniale; omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte considerato l'inesistenza di tale obbligo e la non configurabilità del tempo divisa come straordinario; violazione dell'art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza per mancata ammissione delle prove e motivazione asseritamente assente o contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la Corte territoriale non aveva affermato la natura di lavoro straordinario del tempo per vestizione e svestizione, ma aveva correttamente applicato il dato letterale dell'art. 27 CCNL, secondo cui il tempo per tali operazioni deve risultare dalle timbrature e, comunque, era decisivo l'accertamento di merito non specificamente censurato secondo cui non era stata allegata la circostanza che il cambio divisa avvenisse fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi e verteva su questioni di diritto, non su fatti decisivi omessi. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la prova testimoniale dedotta non era decisiva, non riguardando il momento delle timbrature che costituiva il fondamento della decisione impugnata. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 27, commi 11, 12 e 13, CCNL Sanità 2016-2018

    "15 minuti complessivi"; "purché risultanti dalle timbrature effettuate"

    La disciplina collettiva non prevede una autonoma voce economica denominata indennità di divisa, ma riconosce, nelle unità operative che garantiscono continuità assistenziale sulle 24 ore, un tempo massimo complessivo per vestizione, svestizione e passaggio di consegne, che deve risultare dalle timbrature; le aziende possono regolare solo i profili di dettaglio attuativi.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla mancata ammissione delle prove è inammissibile se non evidenzia la decisività del mezzo istruttorio rispetto al tema controverso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il provvedimento istruttorio è censurabile per violazione del diritto alla prova solo se il giudice ha erroneamente dichiarato preclusioni o inammissibilità indipendenti dalla valutazione di rilevanza della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non sono deducibili come omesso esame fatti che in realtà integrano questioni di diritto; il vizio riguarda solo fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il tempo impiegato per vestizione e svestizione della divisa può essere retribuito quando tale attività sia imposta da esigenze organizzative, di sicurezza o igiene e si collochi nell'orario di lavoro secondo i criteri pattuiti o dimostrati in giudizio.
  • Se il contratto collettivo collega il compenso per il cambio divisa alle timbrature, il lavoratore che chieda una retribuzione aggiuntiva deve allegare e provare che le operazioni di vestizione e svestizione siano avvenute prima della timbratura in entrata o dopo quella in uscita.
  • La domanda di pagamento per il tempo di cambio divisa non può essere accolta se manca la prova della collocazione temporale dell'attività al di fuori dell'orario risultante dalle timbrature, quando tale dato è decisivo secondo la disciplina applicabile.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile se investe in realtà valutazioni giuridiche o non supera la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione di errori sulle prove testimoniali richiede di indicare con precisione la decisività del mezzo istruttorio; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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