Cassazione Civile, Ordinanza n. 41482/2021 del 24/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il procedimento di legittimità per intervenuta rituale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. L'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha comportato che non fosse adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 19 giugno 2007 avente ad oggetto un terreno destinato, secondo l'originaria comune intenzione, a finalità edificatoria. I promissari acquirenti convennero in giudizio la controparte chiedendo la risoluzione del preliminare perché, nelle more, il terreno era divenuto inedificabile. La controparte resistette e propose domanda riconvenzionale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., chiamando inoltre in garanzia/manleva altri soggetti. Il Tribunale accolse la domanda di risoluzione e rigettò le pretese di manleva; la Corte d'appello rigettò l'impugnazione, correggendo solo un errore materiale della sentenza di primo grado, rilevando che la volontà comune era di vendere un terreno edificabile e che il rinvio della stipula del definitivo era stato concordato, senza ritardi colposi addebitabili alle parti. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato rituale atto di rinuncia all'impugnazione, accettato dai controricorrenti.
Norme richiamate
sentenza ex art 2932 cod. civ.
richiamato come domanda riconvenzionale di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo
rinuncia all'impugnazione ex art 390 cod. proc. civ.
la rituale rinuncia all'impugnazione determina l'estinzione del procedimento di legittimità
ex art. 391 cod. proc. civ.
l'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti impedisce una statuizione sulle spese del giudizio di cassazione
Massime di principio
- La rinuncia rituale all'impugnazione proposta in cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti produce il venir meno della necessità di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione nel merito.
- La domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è proponibile in via riconvenzionale nel giudizio relativo a un preliminare di vendita immobiliare.
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